Cassazione Civile, Ordinanza n. 25913/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale su istanza di un soggetto che agiva quale procuratore speciale di alcuni creditori e quale amministratore unico di una società. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo proposto dalla società fallita, ritenendo validamente eseguite le notificazioni, sussistente la legittimazione attiva dell'istante sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo e non provata la dedotta non fallibilità della società. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) inesistenza del credito posto a fondamento dell'istanza di fallimento e violazione degli artt. 633 e 642 c.p.c. e 15 l.fall., sostenendo che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile e che difettasse il presupposto per l'istanza; (2) carenza di legittimazione attiva del soggetto istante, sempre in relazione alla pretesa insussistenza del credito originario; (3) erronea valutazione dell'inattività della società e violazione degli artt. 11 e 15 l.fall. nonché dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avrebbe correttamente apprezzato le risultanze probatorie circa la non fallibilità della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato anche una causa di improcedibilità, poiché nel ricorso non risultava la procura speciale per il giudizio di cassazione e tale procura non era reperibile nel fascicolo di ufficio, con violazione dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c. Nel merito, ha comunque osservato che i primi due motivi erano inammissibili perché miravano a rimettere in discussione l'accertamento, ormai coperto da giudicato, sull'esistenza del credito consacrato da decreto ingiuntivo definitivo; inoltre ha ribadito che un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato anche sul titolo. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché contestava un apprezzamento di fatto della corte di merito sulla inattività e sulla non fallibilità della società senza rispettare i limiti del sindacato di legittimità e senza articolare correttamente un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; è stata respinta la richiesta di condanna del legale rappresentante ex art. 94 c.p.c.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.
La mancanza in atti della procura speciale per il giudizio di cassazione determina improcedibilità del ricorso.
art. 18 l.fall.
È il rimedio esperibile contro la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 15 l.fall.
Richiamato in relazione al presupposto dimensionale del fallimento e alla legittimazione del creditore istante.
art. 1, comma 2, l. fall.
L'onere di provare la non fallibilità grava sulla società che la deduce.
art. 633 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il fondamento del decreto ingiuntivo; la Corte osserva che non può essere rimesso in discussione il credito coperto da giudicato.
art. 642 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 633 c.p.c. per sostenere l'inesistenza dei presupposti monitori.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione non si configura per la mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi di uso scorretto delle prove legali o di attribuzione di valore di piena prova a prove liberamente apprezzabili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti vigenti dopo la riforma del 2012, con specifici oneri di allegazione.
art. 94 c.p.c.
Non ricorrono, nel caso concreto, i presupposti per la condanna personale del legale rappresentante alle spese in solido con la società.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Conseguenza processuale automatica del rigetto/inammissibilità: obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, o divenuto definitivo, acquista efficacia di giudicato non solo sul credito azionato ma anche sul titolo posto a base della domanda, precludendo la rimessione in discussione dell'esistenza del credito in un diverso giudizio.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile censurare la sentenza di merito solo perché si contesta la valutazione delle prove: la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, o viceversa disattende prove legali.
- La deduzione della non fallibilità dell'impresa richiede una prova specifica gravante sulla parte che la invoca; la mera allegazione di inattività societaria non basta se non è sorretta da documentazione contabile e societaria idonea.
- Per contestare in cassazione un vizio motivazionale occorre rispettare i rigorosi limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e i relativi oneri di allegazione; non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito.
- La mancanza della procura speciale per il giudizio di cassazione comporta improcedibilità del ricorso ove la procura non risulti né in calce al ricorso né nel fascicolo di ufficio.
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