Sentenza n. 315/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Questore di Campobasso 247/DIV. P.A. - M.P./2022 del 1° dicembre 2022, che ha disposto nei confronti del ricorrente per la durata di anni otto il divieto di accedere all'interno degli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Campobasso che ha disposto per otto anni il divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, ritenuto coinvolto negli scontri tra opposte tifoserie verificatisi durante una partita di calcio e individuato quale autore del lancio di una bottiglia di vetro contro i tifosi avversari, ha impugnato il DASPO di durata massima deducendo violazione dell'art. 16 Cost., violazione e falsa applicazione della legge n. 401/1989, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del principio di proporzionalità. Ha contestato la ricostruzione contenuta nella notizia di reato, richiamando dichiarazioni testimoniali asseritamente difformi e sostenendo che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non costituisse accertamento giudiziale della responsabilità né potesse sanare eventuali carenze istruttorie. Ha inoltre dedotto l'irrilevanza, per la proporzionalità della misura, dei precedenti DASPO del 1991, 1994 e 2014, ormai esauriti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'istanza istruttoria, ritenendo che la notizia di reato fosse atto fidefacente fino a querela di falso e che, in assenza di querela di falso già proposta o di richiesta del termine per proporla ai sensi dell'art. 77, comma 1, c.p.a., non potessero assumere rilievo né il DVD prodotto né la prova testimoniale richiesta per dimostrare una diversa ricostruzione dei fatti. Ha ritenuto puntuale e adeguata la ricostruzione amministrativa, fondata sull'individuazione del ricorrente quale autore del lancio della bottiglia, escludendo la violazione dell'art. 16 Cost., della legge n. 401/1989 e i dedotti difetti di presupposti, istruttoria e motivazione. Quanto alla proporzionalità, ha valorizzato non soltanto i tre precedenti DASPO, ma soprattutto l'arresto in flagranza del 2018 per accesso a un impianto sportivo mentre era ancora efficace il DASPO del 2014, nonché quattro sentenze irrevocabili per reati contro la persona e un ulteriore procedimento per fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive. Tali elementi sono stati considerati indicativi del mancato mutamento dell'habitus del ricorrente e di un concreto ed elevato pericolo per l'ordine pubblico, tale da giustificare la durata massima di otto anni. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 Costituzione
Il Collegio ha escluso che il DASPO impugnato violasse la libertà di circolazione, ritenendo legittima la misura adottata in presenza dei presupposti di pericolosità collegati alla partecipazione a manifestazioni sportive.
legge n. 401/1989, art. 6
La disposizione consente l'adozione del divieto di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi connessi alle manifestazioni sportive; la durata massima è stata ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti e alla reiterazione della condotta, incluso l'accesso a un impianto durante la vigenza di un precedente DASPO.
art. 77, comma 1, c.p.a.
In assenza di querela di falso già proposta, il giudice amministrativo può assegnare un termine per proporla; la mancata proposizione della querela o richiesta del termine impedisce di contestare in questa sede l'efficacia fidefacente dell'atto pubblico.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata trattata nell'udienza pubblica straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo la forma processuale richiamata dalla sentenza.
art. 110 c.p.
Richiamato nell'informativa di reato quale titolo della contestazione concorsuale relativa alle condotte violente.
art. 337 c.p.
Richiamato nell'informativa di reato quale fattispecie contestata per la violenza e minaccia nei confronti del personale di polizia.
art. 415-bis c.p.p.
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato ritenuto dal ricorrente privo di valore di accertamento giudiziale; la decisione si fonda però autonomamente sulla notizia di reato e sugli elementi valorizzati dall'amministrazione.
Massime di principio
- Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive può essere applicato nella durata massima quando la condotta concretamente accertata, valutata insieme ai precedenti specifici e ai comportamenti tenuti durante la vigenza di un precedente divieto, evidenzi un pericolo attuale e particolarmente elevato per l'ordine pubblico.
- Ai fini della proporzionalità del DASPO, non rilevano soltanto la distanza temporale e l'esaurimento formale dei precedenti provvedimenti, ma anche la violazione di un precedente divieto ancora efficace e l'accesso a un impianto sportivo durante la sua vigenza, quali elementi sintomatici della persistente pericolosità del destinatario.
- Quando la ricostruzione dei fatti posta a fondamento del provvedimento amministrativo è contenuta in un atto pubblico munito di efficacia fidefacente, la contestazione del suo contenuto nel giudizio amministrativo richiede la proposizione della querela di falso o la richiesta del termine per proporla ai sensi dell'art. 77, comma 1, c.p.a.; in mancanza, non possono essere utilizzati elementi probatori incompatibili con quanto attestato dall'atto.
- La legittimità della durata massima del DASPO può essere desunta dalla combinazione tra la gravità obiettiva della condotta commessa in occasione di una manifestazione sportiva, i precedenti per reati contro la persona, i precedenti specifici e la violazione di un precedente divieto ancora efficace.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di pericolosità e ordine pubblico verifica il rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa quando questa sia adeguatamente istruita e motivata.
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