Sentenza del 08/01/2019 n. 77 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - spese di promozione del marchio - impresa monopolista sul territorio di bene di prima utilità - spese di pubblicità - non sono tali - spese di rappresentanza - sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe spese sostenute per la promozione del marchio non sono state riconosciute come spese di pubblicità deducibili in quanto mancava una concreta funzione di incentivazione delle vendite o di acquisizione di nuova clientela. Tali costi sono stati qualificati come spese di rappresentanza, con il conseguente diverso regime fiscale di deducibilità previsto per questa categoria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale delle spese sostenute da un'impresa monopolista per promuovere e valorizzare il proprio marchio. Il punto centrale è stabilire se tali costi siano spese di pubblicità, normalmente finalizzate a incentivare la domanda e ad acquisire nuova clientela, oppure spese di rappresentanza, aventi finalità promozionali o di valorizzazione dell'immagine dell'impresa. Poiché l'impresa operava in regime di monopolio territoriale nell'erogazione di un bene di prima necessità, i consumatori finali non potevano interrompere la fruizione del servizio né rivolgersi a concorrenti. Le attività promozionali, pertanto, non erano concretamente idonee a incrementare la clientela o i ricavi attraverso la concorrenza sul mercato.
Massime di principio
- La qualificazione di un costo come spesa di pubblicità non dipende soltanto dalla sua denominazione o dalla forma dell'iniziativa, ma dalla sua effettiva funzione economica: deve esistere un collegamento concreto con la promozione dei prodotti, l'acquisizione di clientela o l'incremento dei ricavi.
- Quando un'impresa opera in regime di monopolio e fornisce un bene o servizio indispensabile, le attività rivolte ai consumatori finali difficilmente possono essere considerate pubblicitarie se i destinatari non possono scegliere un concorrente o rinunciare al servizio.
- Le spese dirette principalmente a rafforzare o valorizzare l'immagine e il marchio dell'impresa, senza una concreta capacità di stimolare la domanda in un mercato concorrenziale, tendono a essere qualificate come spese di rappresentanza.
- La valutazione deve considerare il contesto di mercato, la posizione dell'impresa, i destinatari dell'iniziativa e la concreta idoneità della spesa a produrre nuovi ricavi, non soltanto l'obiettivo dichiarato dal contribuente.
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