Sentenza del 18/10/2017 n. 4192 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Fondo pensione - Tassazione del capitale erogato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Ufficio, stabilendo che, per determinare il regime fiscale applicabile alla liquidazione, occorre considerare la disciplina pregressa collegata al momento di iscrizione del contribuente al fondo, e non applicare automaticamente soltanto la normativa vigente al momento dell’erogazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la tassazione applicata alla liquidazione del fondo pensione, sostenendo che l’Ufficio non avrebbe dovuto considerare esclusivamente la normativa vigente al momento dell’erogazione, ma anche la disciplina applicabile al momento dell’iscrizione al fondo. La controversia riguardava in particolare un’adesione alla previdenza complementare anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 124/1993 e una successiva erogazione del capitale.
Norme richiamate
D.lgs. 124/1993
La normativa ha disciplinato la previdenza complementare, ma la sua applicazione non può prescindere dalla posizione dei contribuenti già iscritti a forme pensionistiche complementari prima della sua entrata in vigore. Per tali posizioni devono essere valutate le regole transitorie e la disciplina fiscale pregressa.
Normativa fiscale previgente in materia di prestazioni dei fondi pensione
Il trattamento fiscale della prestazione deve tenere conto della disciplina applicabile alla posizione maturata anteriormente alla riforma, evitando un’applicazione retroattiva o automatica della normativa successiva.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, il regime fiscale non va individuato necessariamente sulla base della sola data di erogazione.
- Per gli iscritti a fondi pensione prima di una riforma normativa, occorre verificare le disposizioni transitorie e il regime applicabile alla data di iscrizione o di maturazione della posizione.
- L’Amministrazione finanziaria deve considerare la storia normativa della posizione individuale e non può applicare in modo indiscriminato la disciplina più recente.
- Quando una prestazione è maturata in periodi soggetti a regole diverse, la corretta tassazione può richiedere una ricostruzione distinta delle componenti maturate prima e dopo la riforma.
- Il contribuente può contestare la liquidazione fiscale se l’Ufficio non motiva adeguatamente perché debba prevalere la normativa vigente al momento dell’erogazione rispetto alla disciplina precedente e alle eventuali norme transitorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 868 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 870 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1466 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1467 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →