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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 4192 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irpef - Fondo pensione - Tassazione del capitale erogato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Ufficio, stabilendo che, per determinare il regime fiscale applicabile alla liquidazione, occorre considerare la disciplina pregressa collegata al momento di iscrizione del contribuente al fondo, e non applicare automaticamente soltanto la normativa vigente al momento dell’erogazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la tassazione applicata alla liquidazione del fondo pensione, sostenendo che l’Ufficio non avrebbe dovuto considerare esclusivamente la normativa vigente al momento dell’erogazione, ma anche la disciplina applicabile al momento dell’iscrizione al fondo. La controversia riguardava in particolare un’adesione alla previdenza complementare anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 124/1993 e una successiva erogazione del capitale.

Norme richiamate

  • D.lgs. 124/1993

    La normativa ha disciplinato la previdenza complementare, ma la sua applicazione non può prescindere dalla posizione dei contribuenti già iscritti a forme pensionistiche complementari prima della sua entrata in vigore. Per tali posizioni devono essere valutate le regole transitorie e la disciplina fiscale pregressa.

  • Normativa fiscale previgente in materia di prestazioni dei fondi pensione

    Il trattamento fiscale della prestazione deve tenere conto della disciplina applicabile alla posizione maturata anteriormente alla riforma, evitando un’applicazione retroattiva o automatica della normativa successiva.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, il regime fiscale non va individuato necessariamente sulla base della sola data di erogazione.
  • Per gli iscritti a fondi pensione prima di una riforma normativa, occorre verificare le disposizioni transitorie e il regime applicabile alla data di iscrizione o di maturazione della posizione.
  • L’Amministrazione finanziaria deve considerare la storia normativa della posizione individuale e non può applicare in modo indiscriminato la disciplina più recente.
  • Quando una prestazione è maturata in periodi soggetti a regole diverse, la corretta tassazione può richiedere una ricostruzione distinta delle componenti maturate prima e dopo la riforma.
  • Il contribuente può contestare la liquidazione fiscale se l’Ufficio non motiva adeguatamente perché debba prevalere la normativa vigente al momento dell’erogazione rispetto alla disciplina precedente e alle eventuali norme transitorie.

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