Cassazione Penale, Sentenza n. 36547/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto l'esecuzione, in luogo dell'espulsione prevista dalla sentenza irrevocabile, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. Denunciava violazione degli artt. 133 e 203 cod. pen. e dell'art. 679 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la pericolosità sociale era stata valutata unicamente sulla gravità del reato senza tener conto del valido reinserimento sociale già realizzato e che mancava l'attualità della pericolosità rispetto alle certificazioni di positivo avanzamento del trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la pericolosità sociale va valutata con i parametri di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto sia della gravità del reato sia della capacità a delinquere desumibile anche da fatti successivi (comportamento durante e dopo l'esecuzione della pena, precedenti fallimenti di misure alternative, episodio trasgressivo del 2021). Il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valutato il bilanciamento tra il recente percorso di reinserimento (lavoro a termine, punti di riferimento familiari) e la persistenza di una residua pericolosità, ritenendo così motivata l'adozione temporanea della libertà vigilata per verificare l'effettiva emenda. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Norma richiamata e applicata per i parametri di valutazione della pericolosità sociale: la gravità del fatto e la capacità a delinquere, valutata anche con riferimento a comportamenti successivi all'esecuzione della pena.
art. 203 cod. pen.
Invocata dal ricorrente in relazione alla misura dell'espulsione; dal testo non emerge una specifica reinterpretazione della norma da parte della Corte, ma la decisione ha sostituito l'espulsione con una misura più lieve in funzione della valutazione della pericolosità residua.
art. 679 cod. proc. pen.
Citata dal ricorrente; dalla motivazione della Corte non risulta riconosciuta alcuna violazione procedurale relativa a tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La pericolosità sociale va valutata con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.: la gravità del fatto e la capacità a delinquere, quest'ultima anche in base a fatti successivi all'esecuzione della pena.
- Il positivo reinserimento sociale (lavoro, legami familiari, avanzamenti nel trattamento) è rilevante ma non esclude automaticamente l'applicazione di una misura di sicurezza temporanea se permangono segnali di rischio o precedenti fallimenti di misure alternative.
- La sostituzione di una misura più gravosa (es. espulsione) con una misura meno afflittiva (es. libertà vigilata) è ammissibile se il giudice motivi il bilanciamento tra la tutela della collettività e la fase di consolidamento della rieducazione del condannato.
- I giudizi sulla pericolosità sociale richiedono motivazioni coerenti e aggiornate; un appello che contesti la valutazione solo in termini di maggior peso attribuito a un singolo parametro difficilmente avrà successo se il giudice ha esaminato il complesso degli elementi (pregressi, disciplinari, comportamenti successivi, situazione attuale).
- In caso di rigetto del ricorso, è frequente l'applicazione della condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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