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Sentenza

Sentenza del 12/02/2021 n. 845 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Fatture per operazioni inesistenti - Onere della prova - Rilevanza delle dichiarazioni di terzi - Parità delle armi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'ammissibilità e sul valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione e rese in sede di indagini penali, in relazione ad accertamenti IVA basati su fatture per operazioni inesistenti; questione dell'onere della prova e della possibilità per il contribuente di produrre documenti contenenti dichiarazioni di terzi per confutare le risultanze dell'Amministrazione, nel rispetto del divieto di prova testimoniale innanzi alle Commissioni Tributarie

La decisione

La Corte ha affermato che il divieto di ammissione della prova testimoniale innanzi alle Commissioni Tributarie riguarda la prova testimoniale assunta con le garanzie del contraddittorio, ma non impedisce l'utilizzo, ai fini decisori, delle dichiarazioni che l'Amministrazione è autorizzata a richiedere (anche a privati): tali dichiarazioni vanno considerate come semplici informazioni e non come prova testimoniale formale. In applicazione del principio di parità delle armi, il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni idonee a smentire le risultanze dell'Amministrazione. Inoltre, quando la prova è fondata su presunzioni, il giudice deve valutare l'idoneità degli indizi nel loro insieme secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza (id quod plerumque accidit) e non mediante esame frazionato dei singoli elementi. Ne consegue che è viziata la motivazione del giudice che non verifica l'effettiva rilevanza, in sede tributaria, delle dichiarazioni rese in sede di indagini penali

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    Rilevata la limitazione dell'uso della prova testimoniale nel processo tributario; tale divieto riguarda la testimonianza formale ma non esclude l'utilizzo, come informazioni, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione

  • d.P.R. 600/1973

    Indica i poteri dell'Amministrazione in materia di accesso e acquisizione di informazioni; le dichiarazioni acquisite dall'Amministrazione nell'ambito di accertamenti possono essere utilizzate come informazioni e vanno valutate dal giudice nella loro rilevanza e attendibilità

  • d.P.R. 633/1972

    Norme sul regime IVA e sugli obblighi documentali; nell'ambito degli accertamenti su fatture per operazioni inesistenti, l'assenza di elementi probatori certi richiede che le presunzioni siano valutate secondo gravità, precisione e concordanza

Massime di principio

  • Le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria, anche se rese in sede di indagini penali, non hanno automaticamente natura di prova testimoniale e devono essere valutate in sede tributaria quanto alla loro rilevanza e attendibilità
  • Il divieto di ammissione della prova testimoniale innanzi alle Commissioni Tributarie non impedisce al contribuente di produrre documenti contenenti dichiarazioni di terzi: principio di parità delle armi implica possibilità di produzione di materiali speculari
  • Se l'accertamento si basa su presunzioni, il giudice tributario deve esaminare il complesso probatorio nel suo insieme, applicando i criteri di gravità, precisione e concordanza, e non motivare la decisione limitandosi a valutazioni frazionate dei singoli elementi
  • Le dichiarazioni provenienti da indagini penali non possono essere automaticamente decisive: serve valutazione critica e, se necessario, richiesta di ulteriori elementi probatori o chiarimenti per verificare la fondatezza delle conclusioni dell'Amministrazione
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe produrre documentazione che contrasti il quadro indiziario (es. contratti, corrispondenza, pagamenti) e sollevare l'assenza di gravità, precisione o concordanza degli indizi prodotti dall'Amministrazione

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