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Sentenza

Sentenza n. 644/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta del Comune di Borghetto Santo Spirito del 13 dicembre 2023, n. 120, avente ad oggetto “Atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Demanio relativo alle decisioni da assumere in ordine alla gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive relative alle concessioni demaniali ricadenti in aree del demanio marittimo”; - ove occorra, della nota del Comune di Borghetto Santo Spirito n. 17052 del 27 maggio 2024 recante «Riscontro del parere (rif.S4966) Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art.21-bis della Legge 10 ottobre 1990 n.287».

Giustizia amministrativa202400578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione comunale che aveva prorogato al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle concessioni demaniali marittime, nonché successiva nota di riscontro al parere dell’AGCM

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L’AGCM ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990 contro la deliberazione con cui il Comune, non avendo concluso entro il 31 dicembre 2023 le gare per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, aveva disposto una proroga generalizzata fino al 31 dicembre 2024, applicando la normativa nazionale di proroga. L’Autorità aveva contestato il contrasto della proroga generalizzata con i principi e le norme del diritto dell’Unione europea, sostenendo che la normativa interna dovesse essere disapplicata dall’amministrazione e dal giudice amministrativo e che il Comune dovesse procedere all’indizione delle gare. Il Comune aveva respinto l’invito dell’AGCM, affermando di avere applicato la normativa nazionale al fine di completare le procedure entro il 31 dicembre 2024. Nel corso del giudizio sono stati adottati ulteriori atti comunali, dapprima diretti all’indizione delle gare e poi sospesi o revocati in seguito a nuove proroghe legislative, fino al provvedimento dell’11 dicembre 2024 che aveva differito la durata delle concessioni al 30 settembre 2027. Il Comune e le società private costituite in giudizio avevano eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza dell’AGCM e l’improcedibilità per mancata impugnazione degli atti sopravvenuti. Una precedente sentenza del TAR aveva dichiarato il ricorso improcedibile, ma tale decisione era stata dichiarata nulla dal Consiglio di Stato, con rinvio al primo giudice. In sede di riassunzione, l’AGCM ha rappresentato che il Comune aveva successivamente aggiudicato le concessioni demaniali marittime all’esito di una gara, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che il Comune, mediante la determinazione n. 207/2026, aveva aggiudicato le concessioni demaniali marittime all’esito di una gara e che l’AGCM aveva prestato assenso alla definizione del giudizio in tale forma. Non è stata quindi pronunciata una decisione di merito sulla legittimità della deliberazione originaria né sulle eccezioni processuali. Le spese sono state integralmente compensate per accordo delle parti e in ragione dell’esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 21-bis l. 287/1990

    Prevede il ricorso dell’AGCM contro gli atti amministrativi lesivi della concorrenza; la disposizione costituisce la base processuale dell’impugnazione proposta dall’Autorità.

  • art. 12, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 198/2022, convertito in l. 14/2023

    È stata indicata dal Comune quale base normativa della proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024; la legittimità della sua applicazione non è stata decisa nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 105 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione al rinvio al giudice di primo grado disposto dal Consiglio di Stato dopo la dichiarazione di nullità della precedente sentenza del TAR.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta; il TAR lo ha applicato prendendo atto dell’aggiudicazione delle concessioni mediante gara.

Massime di principio

  • La materia del contendere può essere dichiarata cessata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente e quest’ultimo presta assenso alla definizione del giudizio in tale forma.
  • L’aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime all’esito di una gara può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione di una precedente proroga generalizzata, quando l’attività amministrativa successiva realizza l’obiettivo sostanziale perseguito dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAntitrust e concorrenza (AGCM)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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