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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34193/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di Spinola ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 03/03/2021 che aveva confermato la condanna per rapina (artt.56, 628 c.1 e c.3 n.1 c.p.) e per lesioni e minacce (artt.582, 585 in relazione all'art.576 c.1 c.p.). Il motivo principale era la richiesta di derubricazione del capo 1 dalla rapina alla fattispecie meno grave dell'esercizio arbitrario del diritto (art.393 c.p.), deducendo che la violenza non sarebbe stata di intensità tale da integrare la rapina, viste le lievi lesioni (referto medico con prognosi di tre giorni). Il ricorrente ha quindi censurato la motivazione della Corte territoriale per presunta illogicità e mancata considerazione delle censure difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché riproponeva, in sede di cassazione, una questione già oggetto di appello sulla quale la Corte d'Appello si era pronunciata in modo esaustivo e senza errori logico-giuridici, ai sensi dell'art.606 c.p.p. c.3 (parte finale). Il ricorso è stato condannato alle spese processuali; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Inoltre l'imputato è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile De Giorgi Elba, liquidate nel provvedimento (importo nel testo originale indicato come C 1.80, testo incompleto).

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come riferimento normativo connesso alla qualificazione dei reati contestati; nessuna interpretazione specifica aggiunta nel dispositivo

  • art. 628 c.p. c.1 e c.3 n.1 (rapina)

    Norma ritenuta applicabile dalla Corte d'Appello per il capo 1; la gravità della violenza è stata ritenuta sufficiente a ricondurre la condotta alla rapina e non all'esercizio arbitrario del diritto

  • art. 393 c.p. (esercizio arbitrario del diritto)

    Il ricorrente chiedeva la derubricazione a questa fattispecie; la Corte d'Appello ha escluso l'applicabilità sulla base della maggiore intensità della violenza e dell'assenza di proporzione tra la pretesa dell'imputato e la condotta, nonché per l'estraneità di terzi minacciati alla pretesa

  • artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 c.1 c.p. (lesioni e minacce)

    Capi di imputazione confermati in appello; le lesioni risultano presenti ma descritte come lievi nel referto medico, circostanza però ritenuta non decisiva per la derubricazione

  • art. 606 c.p.p. c.3 (motivi di cassazione e inammissibilità)

    Applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso quando esso ripropone questioni già decise in appello senza dimostrare errori logico-giuridici della motivazione

  • art. 616 c.p.p. (conseguenze della dichiarazione di inammissibilità)

    Presupposto per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi colpa, alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza consolidata (Corte di Cassazione)

    nello schema tipico del meno grave reato di esercizio arbitrario non rientra certamente una condotta che si sostanzi nella violenta esecuzione presso terzi delle proprie ragioni

    Richiamato come principio per escludere la derubricazione quando la condotta consiste in una violenta esecuzione delle proprie ragioni nei confronti di terzi estranei alla pretesa; sottolinea la necessità che la pretesa sia concretamente esercitabile tramite l'autorità giudiziaria per qualificare l'ipotesi come esercizio arbitrario del diritto

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile riproporre questioni già deciso in sede di appello se non si dimostra un errore logico-giuridico nella motivazione: in tal caso il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.606 c.p.p.
  • La mera discrepanza tra entità delle lesioni mediche e la qualificazione del fatto non basta di per sé a riqualificare il reato; occorre confrontare la complessiva intensità della violenza, la proporzione della pretesa e l'eventuale estraneità dei soggetti minacciati
  • Per contestare la sussistenza della rapina e ottenere la derubricazione è necessario dimostrare in modo puntuale che la condotta rientra nello schema dell'esercizio arbitrario del diritto, ossia che esisteva una pretesa effettivamente proponibile e perseguibile mediante l'autorità giudiziaria e che non vi fu violenta esecuzione delle proprie ragioni presso terzi
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanne alle spese e può comportare l'irrogazione di ammende alla parte che ha proposto il ricorso se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (art.616 c.p.p.)
  • In fase di cassazione il ricorrente deve affrontare e confutare espressamente le motivazioni della Corte territoriale, valorizzando eventuali contraddizioni o errori logico-giuridici, altrimenti il giudice di legittimità può respingere il ricorso per inammissibilità

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