Cassazione Penale, Sentenza n. 29228/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona per violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sostenendo che la sentenza ha omesso di disporre la confisca del profitto del reato, obbligatoria ratione legis per le fattispecie di cui al decreto, e che tale omissione costituisce violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il Tribunale aveva condannato l'imputato ma non aveva disposto né motivato la confisca del profitto del reato. Atteso il carattere cogente dell'art. 12-bis, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata confisca e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio in ordine a tale punto al Tribunale di primo grado (non alla Corte d'appello). La Corte ha altresì affrontato questioni procedurali sull'impugnabilità delle disposizioni sulla confisca e sui limiti del potere di impugnazione del pubblico ministero, chiarendo che l'impugnazione sulla confisca segue i canoni previsti per i capi penali e che, nel caso specifico, il ricorso per cassazione del Procuratore generale era lo strumento esperibile.
Norme richiamate
art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
"è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto."
La norma ha carattere obbligatorio: in caso di condanna (o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati del decreto) il giudice deve ordinare la confisca del profitto/prezzo del reato, salvo che i beni appartengano a terzi o sia materialmente impossibile; in quest'ultimo caso va disposta una confisca per equivalente.
art. 579, cod. proc. pen., comma 3
"l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali"
L'impugnazione relativa alla confisca si inquadra nei medesimi rimedi previsti per i capi penali: va quindi determinata la via di impugnazione seguendo le regole generali e la specificazione che riguarda la confisca.
art. 593, cod. proc. pen., comma 1
"l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato"
Il diritto di appellare è limitato per il pubblico ministero: quando la confisca è pronunciata nell'ambito di una sentenza di condanna, tali limiti si applicano anche all'impugnazione relativa alla confisca; l'art. 579 non amplia automaticamente i casi di appellabilità.
La norma consente talune ipotesi di intervento del Procuratore generale mediante appello quando il Procuratore della Repubblica abbia fatto acquiescenza o vi sia avocazione, ma non può superare i limiti oggettivi di appellabilità stabiliti dall'art. 593.
art. 569 e art. 608, cod. proc. pen.
Le disposizioni richiamate disciplinano il ricorso immediato per cassazione; la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione del Procuratore generale non è qualificabile come ricorso immediato ai sensi dell'art. 569 perché presupponeva il diritto di appellare la sentenza di primo grado, diritto che nella specie il pubblico ministero non possedeva; pertanto il ricorso va inquadrato come il solo mezzo esperibile per il P.G.
Richiamato in relazione all'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): l'art. 12-bis si applica anche alle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati del decreto, comportando l'obbligo di confisca.
Massime di principio
- Per i reati indicati nel d.lgs. n. 74/2000 la confisca del profitto o prezzo del reato è obbligatoria: il giudice non ha discrezionalità, salvo verificare terzietà dei beni o l'impossibilità materiale della confisca diretta.
- L'omissione della confisca obbligatoria in sentenza costituisce violazione di legge tale da giustificare annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio sul punto.
- Se la confisca diretta non è possibile, il giudice deve ordinare la confisca per equivalente su beni di cui il reo dispone per valore corrispondente.
- Le impugnazioni relative alla confisca si inquadrano nei rimedi previsti per i capi penali: la possibilità di appellare dipende dal regime di appetibilità stabilito (art. 593) e, in casi particolari, il Procuratore generale può ricorrere in cassazione se altri rimedi non sono disponibili.
- Il rinvio per decidere sulla confisca, quando la decisione impugnata sia una sentenza di primo grado, deve essere disposto al Tribunale di primo grado (non alla Corte d'appello).
- Prima di disporre la confisca il giudice deve verificare se i beni indicati appartengono a persone estranee al reato; in caso affermativo non possono essere confiscati.
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