Cassazione Civile, Sentenza n. 8409/2020 del 30/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)
La controversia
Nel 2007 il resistente, quale dichiarante in rappresentanza indiretta di un importatore, effettuò sette importazioni di partite di calzature di origine cinese. In seguito a controlli a posteriori, l’Ufficio delle Dogane emise nei confronti del dichiarante e dell’importatore avvisi di rettifica per il recupero dei maggiori diritti di confine e avvisi di contestazione delle sanzioni connesse. La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso del dichiarante e confermò gli atti; la Commissione tributaria regionale, con sentenza depositata il 13 febbraio 2017, riformò integralmente la decisione, ritenendo che il CAD, pur operando con normale diligenza, non potesse conoscere la frode dell’importatore, rilevabile soltanto mediante poteri e competenze propri degli organi di polizia. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme in materia di responsabilità del dichiarante e sanzioni doganali, per avere la CTR escluso la responsabilità del CAD in assenza delle cause di esclusione invocate; (2) violazione della disciplina della responsabilità per violazioni tributarie, per avere annullato le sanzioni sulla base di una buona fede asserita e non dimostrata; (3) violazione della disciplina unionale richiamata, assumendone l’inapplicabilità al caso; (4) violazione dell’art. 295 c.p.c. per avere annullato gli avvisi sanzionatori senza sospendere il giudizio in attesa della definizione della controversia sugli avvisi di rettifica. La controversia sugli avvisi di rettifica era stata già oggetto di cassazione con rinvio disposta con ordinanza n. 14853/2018.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente, richiamando il principio secondo cui lo spedizioniere che presenta merci in dogana per conto altrui ma in nome proprio risponde solidalmente con il soggetto per conto del quale agisce e deve vigilare, con diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c. e in relazione alla natura dell’attività svolta, sull’esattezza delle informazioni e della documentazione fornite dall’esportatore. Il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1176, comma 2, c.c.
gravando sul rappresentante indiretto l’obbligo di vigilare con la diligenza qualificata da ragguagliare ex art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell’attività esercitata, sull’esattezza delle informazioni e della documentazione fornita dal soggetto esportatore.
Il rappresentante indiretto è tenuto a una vigilanza qualificata, commisurata alla natura professionale dell’attività, sull’esattezza delle informazioni e dei documenti forniti dal soggetto per conto del quale presenta le merci in dogana.
art. 201 Reg. CEE n. 2913/1992
Lo spedizioniere che abbia presentato merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio, risponde in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana.
Il dichiarante che agisce in rappresentanza indiretta, presentando merci in dogana in nome proprio per conto altrui, risponde solidalmente con il soggetto rappresentato.
art. 303 D.P.R. n. 43/1973
La Corte richiama la disposizione tra quelle la cui violazione è dedotta dall’Agenzia, ma non ne espone né ne applica un autonomo contenuto interpretativo nel principio decisorio.
art. 70 D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è indicata tra le norme invocate nel primo motivo; il testo non formula su di essa una specifica interpretazione della Corte.
art. 5 D.Lgs. n. 472/1997
i primi due motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto, oggettivamente, connessi appaiono fondati sulla base di una consolidata giurisprudenza
La Corte accoglie anche la censura relativa alla responsabilità per le sanzioni, ma la motivazione esplicita il principio attraverso la responsabilità del rappresentante indiretto e il suo obbligo di diligenza qualificata, senza sviluppare un’autonoma interpretazione dell’art. 5.
art. 295 c.p.c.
Il terzo ed il quarto motivo risultano assorbiti sulla base di quanto divisato in ordine ai primi due.
La Corte non decide nel merito la censura fondata sull’art. 295 c.p.c., dichiarandola assorbita dopo l’accoglimento dei primi due motivi.
Massime di principio
- Lo spedizioniere o dichiarante che presenta merci in dogana in nome proprio e per conto di terzi risponde in via solidale con il soggetto per conto del quale le merci sono presentate.
- Il rappresentante indiretto è tenuto a vigilare sull’esattezza delle informazioni e della documentazione fornite dal soggetto rappresentato; la diligenza richiesta è qualificata e va commisurata alla natura dell’attività esercitata.
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