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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02733/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale relativo a locali restituiti dal conduttore alla locatrice. Dopo la riconsegna, la locatrice ha chiesto il risarcimento delle spese di manutenzione e ripristino dei locali resesi necessarie, secondo la sua prospettazione, a seguito della rimozione di macchinari installati dal conduttore. La Corte d'appello ha accolto solo in parte le domande della locatrice, riducendo l'importo dovuto a euro 16.566,19 oltre IVA, ma confermando nell'an la pretesa risarcitoria. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 2702 c.c., 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., nonché illogicità e insufficienza della motivazione, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse affetta da grave carenza motivazionale e che il consenso preventivo della locatrice alle migliorie/addizioni fosse incompatibile con l'addebito delle spese di ripristino a suo carico. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge e vizio motivazionale, investisse in realtà una nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello sul punto decisivo era obiettivamente incomprensibile e non spiegava il nesso logico tra il consenso preventivo del locatore alle migliorie/addizioni e la pretesa esclusione dell'obbligo della locatrice di sopportare i costi di ripristino. Ha quindi cassato la decisione limitatamente a tale aspetto e rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame della questione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione; il rilievo è processuale e riguarda la censura proposta

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di riparto dell'onere probatorio, senza una specifica elaborazione autonoma nella decisione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione della prova, senza una specifica interpretazione ulteriore

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la Corte osserva che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, nella sostanza denunciava una nullità della sentenza per carenza/contraddittorietà della motivazione

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    indicato dalla Corte come il corretto inquadramento del vizio effettivamente dedotto, trattandosi di nullità della sentenza

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma violata dalla motivazione apparente/perplessa o obiettivamente incomprensibile della sentenza di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione del nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato quale fonte della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamata in sede di conversione del d.l. n. 83/2012

Massime di principio

  • L'erronea sussunzione formale del vizio dedotto in una diversa ipotesi dell'art. 360 c.p.c. non determina, di per sé, l'inammissibilità del ricorso se dal complesso della censura è chiaramente individuabile l'errore denunciato.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile soltanto nei casi estremi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • La motivazione è apparente o incomprensibile quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie se la conclusione non è collegata in modo intelligibile al motivo di gravame o alla ricostruzione della clausola contrattuale esaminata.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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