Sentenza n. 2523/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare della licenza dal 2005, aveva chiesto il rinnovo alla scadenza del 2023. La Questura aveva preannunciato il diniego rilevando: il ritiro della patente in occasione di un incidente stradale del 2008; la familiarità con soggetti controindicati, tra cui un affine collegato a un procedimento di prevenzione patrimoniale; e due controlli effettuati insieme al medesimo affine. Il ricorrente ha dedotto, con unica censura, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione. Ha evidenziato l’estrema risalenza dell’incidente, l’assenza di accertamenti circa guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, il fatto che i familiari e affini menzionati non fossero stati destinatari di misure di prevenzione e che il relativo procedimento si fosse concluso con il dissequestro dei beni, la non attualità dei rapporti con l’affine e la circostanza che gli stessi elementi fossero già stati valutati favorevolmente in precedenti rinnovi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per difetto istruttorio e motivazionale e ha annullato il diniego e gli atti connessi, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il giudice ha premesso che non esiste un diritto assoluto al porto d’armi e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare una prognosi sull’affidabilità del richiedente e sul buon uso delle armi; tale discrezionalità è sindacabile quando risulti abnorme, contraddittoria, irragionevole, illogica, arbitraria o fondata sul travisamento dei fatti. Ha però escluso che il mero rapporto di parentela o affinità con soggetti pregiudicati possa determinare automaticamente una prognosi negativa: l’amministrazione deve dimostrare e motivare in concreto l’incidenza della relazione familiare sul comportamento del richiedente e sul rischio di abuso delle armi. Nel caso concreto, l’incidente del 2008 era risalente, non risultava collegato a uso di alcol o stupefacenti e il provvedimento non spiegava la sua rilevanza rispetto all’affidabilità nell’uso delle armi. Quanto al contesto familiare, i coniugi coinvolti nel procedimento patrimoniale non erano stati destinatari di misure personali o patrimoniali, il sequestro era stato revocato, il soggetto affine non risultava controindicato o pregiudicato e gli incontri con il ricorrente erano soltanto due e risalenti nel tempo. Gli elementi utilizzati non consentivano quindi un giudizio prognostico attuale e concreto di pericolosità o inaffidabilità. L’amministrazione potrà adottare un nuovo provvedimento, anche negativo, purché fondato su istruttoria completa e aggiornata e su motivazione congrua circa il concreto rischio di abuso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S.
Le disposizioni disciplinano i presupposti e la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di autorizzazioni e licenze concernenti le armi; la valutazione deve fondarsi su una prognosi concreta di affidabilità e di buon uso dell’arma.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve essere adeguatamente motivato, dando conto degli elementi istruttori e delle ragioni per cui essi dimostrano il rischio di abuso delle armi.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi consente al richiedente di partecipare al procedimento e presentare osservazioni prima dell’adozione del diniego.
art. 699 c.p.
Il porto e la detenzione di armi costituiscono, nel sistema richiamato dal giudice, un’eccezione al generale divieto penalmente sanzionato, sicché non è configurabile un diritto assoluto al rilascio del porto d’armi.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
Concorre a delineare il generale divieto in materia di armi rispetto al quale il porto d’armi rappresenta un’eccezione sottoposta a valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali e della dignità degli interessati mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma è subordinato a una valutazione discrezionale e prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza circa l’affidabilità del richiedente e il buon uso dell’arma, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
- Il mero rapporto di parentela o affinità con persone pregiudicate o controindicate non può fondare automaticamente il diniego del porto d’armi; l’amministrazione deve accertare e motivare in concreto l’incidenza della relazione familiare sul comportamento del richiedente e sul rischio di abuso dell’arma.
- La prognosi di inaffidabilità in materia di armi deve essere attuale e concreta e richiede un’istruttoria completa e aggiornata, non potendo fondarsi soltanto su fatti molto risalenti o privi di una spiegata connessione con il buon uso delle armi.
- Il giudice amministrativo può sindacare la discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza quando la valutazione sia affetta da difetto di istruttoria o motivazione, abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
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