Ordinanza n. 3967/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) in parte qua del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 26 marzo 2026, n. 196445 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2026, n. 75), recante «Riduzione degli obblighi di scorta, anno 2026», limitatamente al divieto di detenere scorte in altri Paesi dell’Unione Europea, introdotto dall’art. 3, comma 3; nonché, per quanto di ragione, dell’art. 1 e dell’art. 3, comma 2, del medesimo decreto nella parte in cui presuppongono e danno attuazione al divieto di cui all’art. 3, comma 3 (doc. 01); b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, noto e non noto tra cui in particolare i decreti ministeriali precedenti per la determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi, per gli anni di scorta precedenti ed in particolare il dm 9 maggio 2025 del MASE recante la determinazione delle scorte per l’anno di corta 2025 (la cui scadenza è al 1 luglio 2026).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale 26 marzo 2026, n. 196445, nella parte in cui vieta temporaneamente la detenzione di scorte petrolifere in altri Paesi dell'Unione europea
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 26 marzo 2026, n. 196445, recante la riduzione degli obblighi di scorta per l'anno 2026, limitatamente al divieto introdotto dall'art. 3, comma 3, di detenere scorte in altri Paesi dell'Unione europea, nonché le disposizioni del medesimo decreto che presuppongono e attuano tale divieto e gli atti presupposti, inclusi i precedenti decreti ministeriali di determinazione delle scorte. La contestazione riguardava, in sostanza, la compatibilità del divieto temporaneo con la disciplina europea e nazionale delle scorte di sicurezza e con le percentuali minime di scorte detenibili all'estero, anche nell'ambito delle deleghe a un organismo centrale di stoccaggio. La società ha prospettato un danno economico e riflessi negativi sull'organizzazione aziendale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il decreto fosse stato adottato in attuazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 249 del 2012, che attribuisce al Ministero il potere di predisporre misure necessarie affinché le scorte possano essere rilasciate velocemente, con efficacia e trasparenza. In tale quadro, il divieto temporaneo di detenzione estera è stato ritenuto, in questa fase sommaria, ragionevolmente riconducibile alle misure adottabili, perché diretto a rafforzare precauzionalmente il controllo sulle riserve strategiche residue. Il giudice ha inoltre considerato rilevante l'obbligo imposto dall'art. 5 della direttiva 2009/119/CE di garantire in qualsiasi momento la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte. Le percentuali minime di scorte detenibili all'estero invocate dalla ricorrente sono state riferite alla diversa disciplina delle deleghe conferite a un organismo centrale di stoccaggio e non sono state ritenute, allo stato, incompatibili con il divieto contestato. Nel bilanciamento cautelare, gli interessi pubblici connessi alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici sono stati ritenuti prevalenti rispetto al danno economico e organizzativo dedotto dalla società. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
predisporre le misure necessarie affinché i soggetti obbligati alla detenzione di scorte di sicurezza in materia petrolifera possano rilasciare dette scorte «velocemente, con efficacia e trasparenza»
Costituisce la base normativa del potere ministeriale di adottare misure relative alla gestione e al rilascio delle scorte di sicurezza; il divieto temporaneo di detenzione estera è stato ritenuto ragionevolmente riconducibile a tale potere.
art. 5 direttiva 2009/119/CE
in qualsiasi momento la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche
Impone agli Stati membri di assicurare la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte; tale finalità è stata valorizzata per ritenere non manifestamente irragionevole il divieto contestato.
art. 8 direttiva 2009/119/CE
Riguarda la disciplina delle deleghe conferite a un organismo centrale di stoccaggio; secondo il TAR, le percentuali minime di scorte detenibili all'estero in tale ambito non appaiono incompatibili con l'introduzione del divieto temporaneo contestato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, una misura ministeriale temporanea che limita la detenzione all'estero di scorte petrolifere può essere ricondotta al potere di adottare le misure necessarie a garantire il rilascio rapido, efficace e trasparente delle scorte, quando sia funzionale al rafforzamento precauzionale del controllo sulle riserve strategiche residue.
- L'obbligo europeo di garantire in qualsiasi momento la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza costituisce un parametro rilevante per valutare la non manifesta illegittimità di misure nazionali dirette a concentrare o rafforzare il controllo sulle scorte.
- La disciplina europea delle deleghe a un organismo centrale di stoccaggio e delle percentuali minime di scorte detenibili all'estero non preclude, in via cautelare e salvo il successivo esame di merito, l'introduzione di un divieto temporaneo di detenzione estera, se le due discipline sono ritenute non incompatibili.
- Nel bilanciamento cautelare, il danno economico e organizzativo prospettato da un operatore petrolifero può recedere rispetto agli interessi pubblici connessi alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici.
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