Cassazione Penale, Sentenza n. 9260/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alioto ha impugnato la sentenza di riforma della Corte d'appello di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di calunnia per aver falsamente accusato Vitale di diffamazione. Con unico motivo lamenta vizio cumulativo della motivazione: sostiene che non vi sia prova che egli conoscesse la trascrizione della domanda giudiziale del 2004 al momento del rogito del 2017, che non emergeva la sua cointeressenza con l'assegnatario dell'atto né la conoscenza dell'esito del giudizio civile, che la semplice inosservanza dell'obbligo di visure ipocatastali non può dimostrare l'intenzione di ledere diritti di terzi e, infine, che non risulta che le vendite siano avvenute sulla base di dichiarazioni di assenza di pregiudizi poi risultate false, con conseguente difetto della condotta materiale della calunnia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e priva di vizi, confermando che era dimostrata la consapevolezza del notaio Alioto, al momento della redazione dell'atto di assegnazione, dell'iscrizione pregiudizievole sull'immobile e la finalità dell'atto di sottrarre il bene al patrimonio sociale (e quindi alla garanzia dei creditori). Ha affermato che la mancata indicazione del pregiudizio nell'atto non è irrilevante quando l'assegnatario era a conoscenza dell'ipoteca e l'atto aveva la finalità di ledere terzi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Alioto è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nella misura complessiva di euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge notarile n. 89 del 1913
Le disposizioni disciplinari obbligano il notaio a prestare il ministero salvo il divieto degli atti nulli; tuttavia il notaio non può rogare consapevolmente atti idonei a recare pregiudizio a terzi: tale obbligo è interpretato anche come dovere generale di "neminem laedere" e di astensione da comportamenti produttivi di danni.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Cass. civ. Sez. 3, 09/01/2025, n. 486 (Rv. 673203 - 02)
La Corte ha confermato il principio secondo cui il notaio deve astenersi dal rogare atti che, pur non essendo nulli, risultino consapevolmente idonei a ledere diritti di terzi; la conoscenza di fatti pregiudizievoli e il contesto possono integrare la consapevolezza e la finalità illecita.
Massime di principio
- Per il reato di calunnia è decisiva la prova della consapevolezza della falsità dell'accusa e dell'intenzione di ledere: elementi circostanziali e documentali (es. trascrizioni, tempistica di sentenze precedenti, diffide) possono suffragare tale consapevolezza.
- La semplice omissione di visure ipocatastali da parte del notaio non esclude di per sé la responsabilità quando vi siano altri elementi che dimostrino la conoscenza del pregiudizio e la finalità di sottrarre il bene ai creditori.
- Il notaio ha un doppio obbligo: adempiere al ministero notarile e, nello stesso tempo, astenersi da comportamenti che consapevolmente possano arrecare danno a terzi; l'assenza di nullità formale dell'atto non impedisce responsabilità se l'atto è strumentale a un fine lesivo.
- In sede di impugnazione la contestazione della motivazione deve dimostrare profili logici o giuridici specifici e non può limitarsi a rilievi meramente ricostruttivi quando la decisione di merito espone una coerente valutazione probatoria.
- Le decisioni di cassazione possono essere concluse con declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione e con condanne alle spese e a sanzioni (Cassa delle Ammende) quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
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