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Sentenza

Sentenza n. 1630/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 238 del 9 dicembre 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero al riconoscimento dell’importo nominale di 500 euro per ciascuna annualità, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e, secondo il giudice, era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo, la creditrice ha chiesto l’ordine di adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato non risultava eseguito. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Siena, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà intervenire entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, successiva all’inutile scadenza del termine assegnato al Ministero, provvedendo anche al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni è ritenuto decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua le finalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, accertata la definitività del titolo giudiziale e decorso il termine dilatorio applicabile alle amministrazioni debitrici, il giudice ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine perentorio o comunque determinato nella sentenza.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce la decisione dell’azione di ottemperanza quando dagli atti risulti, in modo sufficiente, l’inadempimento del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al titolo, incluso il pagamento delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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