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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34278/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico (capo a) e per concorso nei reati di detenzione e illecita cessione di marijuana e cocaina (capi b, c, d, e). I difensori hanno dedotto: 1) insufficienza e infondatezza dei gravi indizi in relazione al ruolo associativo contestato, sostenendo che Aiello fosse solo un intermediario occasionale; 2) insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) e inadeguatezza e sproporzione della misura (art. 275 c.p.p.), richiamando l'incensuratezza del ricorrente, l'esito negativo delle perquisizioni, la scarsa rilevanza delle conversazioni intercettate (ultima del 2019), e i legami familiari che giustificherebbero i contatti con i soggetti ritenuti membri del sodalizio.

La decisione

Il Collegio ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto pienamente motivata e priva di vizi logici la decisione impugnata, confermando che le intercettazioni dimostrano un ruolo continuativo di Aiello come intermediario tra il fornitore Alessi e Donato, e che il quadro indiziario è rafforzato dai sequestri di ingenti quantitativi di droga e dagli altri elementi probatori. Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità o per difetto di interesse, e la Corte ha ritenuto che il tempo intercorso non fosse idoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia per il reato associativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter).

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari previste dall'art. 274 fossero comprovate dal quadro indiziario complessivo; i rilievi difensivi generici e aspecifici non erano idonei a confutare la motivazione motivata del giudice del merito.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria per i reati associativi e ha ritenuto che il decorso del tempo (ultima intercettazione 2019) non fosse sufficiente a superare tale presunzione in assenza di elementi concreti di allontanamento dal sodalizio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione dei gravi indizi; la Corte ha ritenuto che la valutazione svolta dal giudice del merito fosse logica e coerente con le risultanze investigative, respingendo la censura per infondatezza.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla configurazione dei reati previsti dal testo unico stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero idonei a sostenere l'impianto accusatorio anche rispetto alla finalità di traffico illecito.

  • art. 94, comma 1-ter (corte di cassazione)

    Riferimento alle formalità di comunicazione/copia del provvedimento a seguito della decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti di cancellieria previsti.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il giudice della legittimità non riesamina i fatti ma valuta la correttezza logico-giuridica della motivazione: va dunque contestata la motivazione in termini specifici e non con affermazioni apodittiche.
  • La prova di un ruolo continuativo anche se mediato da intercettazioni va valutata nel contesto globale delle risultanze (sequestri, indizi collegati, conversazioni ambientali); singoli elementi apparentemente deboli possono essere valorizzati se inseriti in un quadro indiziario coerente.
  • La mera distanza temporale tra gli ultimi accadimenti e il provvedimento cautelare (tempo 'silente') non è automaticamente decisiva per escludere le esigenze cautelari: per superare la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. è necessario dimostrare fatti concreti che attestino l'uscita dal sodalizio o la cessazione dell'attività del gruppo.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e comparare criticamente le ragioni della decisione impugnata; motivi generici o privi di un confronto critico con la decisione sono dichiarati inammissibili.
  • Per ottenere la revoca o il mitigamento di una misura cautelare è utile proporre elementi nuovi, concreti e documentati (es. prove di inattività, cambiamenti di vita, elementi che dimostrino la cessazione dei contatti), non limitandosi a deduzioni giuridiche generiche.

Testo integrale

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