Sentenza n. 776/2026 - Brescia, Sezione 2
per l''annullamento previa sospensione dell’efficacia dell''ordinanza del Dirigente area tecnica del Comune di -OMISSIS-n. -OMISSIS- di ripristino dello stato dei luoghi di cui alla particella n. -OMISSIS- comune censuario di -OMISSIS--proprietà -OMISSIS- srl -OMISSIS- emanata il-OMISSIS-, sottoscritta dal dirigente dell''area tecnica e comunicata per posta mediante raccomandate A/R n. -OMISSIS--OMISSIS-e ricevute rispettivamente da -OMISSIS- e -OMISSIS- in data -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino e demolizione di manufatti abusivi realizzati senza idoneo titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale con cui era stata disposta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione, entro novanta giorni dalla comunicazione, di manufatti abusivi realizzati su un’area di proprietà della società. Le persone fisiche hanno dedotto la violazione e l’errata applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché dell’art. 145 c.p.c. e della l. 890/1982 in materia di notificazione e comunicazione dell’atto. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione e istruttoria, sviamento, travisamento, illogicità manifesta e mancata valutazione degli interessi coinvolti. La società ha dedotto analoghe censure, aggiungendo la violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 8.5 delle NTA del PGT comunale. Il Comune ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e, successivamente, la sopravvenuta carenza di interesse, documentando l’integrale demolizione dei manufatti. All’udienza pubblica il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, senza esaminare nel merito le censure proposte contro l’ordinanza edilizia. La rinuncia è stata resa in udienza alla presenza del difensore del Comune, il quale ha insistito per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, manifestando così di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti dell’art. 84 c.p.a.: provenienza della rinuncia dalla parte ricorrente o da procuratore munito di mandato speciale, conoscenza della rinuncia da parte delle altre parti e assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. È stata inoltre rilevata l’integrale demolizione dei manufatti, intervenuta in esecuzione dell’ordinanza impugnata. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione della definizione in rito, dell’intervenuta ottemperanza all’ordinanza e della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato tra i motivi di ricorso in relazione all’ordine di rimessione in pristino e demolizione; la sentenza non ne esamina il merito a seguito dell’estinzione del giudizio.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla società ricorrente in relazione alla sanatoria edilizia; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato tra i motivi relativi alla motivazione dell’ordinanza; la sentenza non decide la relativa questione sostanziale.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle modalità di notificazione dell’atto; la questione non è stata esaminata nel merito.
l. 890/1982
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla notificazione dell’ordinanza; la sentenza non decide la relativa censura.
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione quando proviene dalla parte ricorrente o da procuratore munito di mandato speciale, è conosciuta formalmente dalle altre parti e queste non manifestano interesse alla prosecuzione; la conoscenza può risultare anche dalla dichiarazione resa in udienza alla presenza del difensore della controparte.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per estinzione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 84 c.p.a. nel quadro della disciplina processuale della rinuncia e dell’estinzione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso può essere resa in udienza e deve risultare dal relativo verbale; non è indispensabile la notificazione preventiva quando la dichiarazione avviene alla presenza del difensore della controparte, che ne acquisisce formalmente conoscenza.
- La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio quando proviene dalla parte ricorrente o da un procuratore munito di mandato speciale, la controparte ne abbia conoscenza e nessuna parte interessata alla prosecuzione vi si opponga.
- La dichiarazione della controparte che chieda la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse costituisce manifestazione dell’assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e consente, unitamente alla rinuncia del ricorrente, la declaratoria di estinzione.
- L’integrale esecuzione dell’atto impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ma, ove il ricorrente rinunci al ricorso e siano integrati i presupposti dell’art. 84 c.p.a., il giudizio deve essere definito con la declaratoria di estinzione per rinuncia.
- La definizione in rito per rinuncia, valutate le circostanze concrete della controversia e l’intervenuta esecuzione dell’atto impugnato, può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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