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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24212/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di prestazione d'opera relativo a lavori di ristrutturazione di un locale commerciale. In primo grado la domanda del prestatore d'opera era stata accolta per il pagamento del corrispettivo; la committente aveva dedotto vizi e difformità dell'opera, sostenendo che il rapporto fosse stato erroneamente qualificato e che la richiesta di pagamento dovesse essere ridotta per i costi necessari all'eliminazione dei difetti. La corte d'appello aveva ritenuto tempestiva e provata, tramite consulenza tecnica d'ufficio, la presenza di difetti relativi alla pendenza del pavimento della cucina e allo sportello del gas, compensando dal credito del prestatore i costi di eliminazione dei vizi. Nel ricorso per cassazione la società committente ha censurato, tra l'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo: la corte territoriale avrebbe quantificato il costo di eliminazione del difetto del pavimento senza considerare che il consulente tecnico aveva indicato anche la necessità di smontare e rimontare la cucina esistente, con relativo ulteriore costo documentato da preventivo. Nel ricorso incidentale, il prestatore d'opera ha sostenuto l'inammissibilità dell'appello della controparte per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ha contestato l'accertamento del vizio relativo alla pendenza del pavimento e ha lamentato omessa pronuncia sulla sua pretesa di poter eseguire direttamente i lavori di eliminazione dei difetti senza subire riduzione del corrispettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della società committente, ritenendo fondato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte d'appello aveva liquidato il costo di eliminazione del difetto del pavimento senza considerare integralmente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che imponevano anche smontaggio e rimontaggio della cucina. Gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale è stato rigettato: il primo motivo sulla specificità dell'appello è stato respinto alla luce dell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c. elaborata dalla giurisprudenza di legittimità; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a rivalutare il fatto; il terzo è stato ritenuto infondato perché il diritto di scegliere tra eliminazione dei vizi a spese del prestatore e riduzione del prezzo spetta al committente ai sensi degli artt. 1668 e 2226 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 434 c.p.c.

    nel rito del lavoro, il criterio di specificità dell'impugnazione è letto in modo analogo all'art. 342 c.p.c.: occorre individuare con chiarezza questioni e punti contestati e le ragioni della critica.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la mancata considerazione di risultanze decisive della consulenza tecnica d'ufficio può integrare omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente o contraddittoria è dedotto dal ricorrente principale, ma resta assorbito dall'accoglimento del vizio di omesso esame.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda e sulla disciplina sostanziale applicabile.

  • art. 1668 c.c.

    in presenza di vizi o difformità dell'opera, il committente può chiedere l'eliminazione dei vizi a spese dell'esecutore oppure la riduzione proporzionale del prezzo; la scelta spetta al committente quale diritto potestativo.

  • art. 2226 c.c.

    le regole sulla garanzia per vizi dell'opera si applicano anche al contratto d'opera.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel ragionamento sull'accertamento dei fatti e sulla prova dei vizi, attraverso l'utilizzo della consulenza tecnica e delle risultanze documentali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità non deriva dalla mancanza di formule solenni o di un "progetto alternativo" di decisione, ma solo dall'assenza di una chiara individuazione delle censure e delle ragioni di critica alla sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste anche quando il giudice di merito trascuri una parte rilevante delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che incida direttamente sulla quantificazione del danno o del costo di ripristino.
  • Nella garanzia per vizi dell'opera, la scelta tra eliminazione dei difetti a spese dell'esecutore e riduzione del corrispettivo appartiene al committente; l'esecutore non può imporre una diversa modalità di eliminazione dei vizi per neutralizzare la pretesa di riduzione del prezzo.
  • Le contestazioni che mirano solo a sovvertire l'accertamento fattuale del giudice di merito non sono deducibili in cassazione, salvo che si traducano in un vizio motivazionale nei limiti consentiti dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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