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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18228/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una lavoratrice del comparto sanitario pubblico per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato e delle relative proroghe, che il giudice di merito aveva già ritenuto abusive e fonte di danno da precarizzazione. La Corte d'appello aveva confermato la condanna del Ministero, rilevando in sintesi che: l'ordinanza di protezione civile richiamata dall'Amministrazione non conteneva una deroga espressa alla disciplina sui contratti a termine; la proroga oltre il limite di 36 mesi non era assistita dai presupposti dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, riferito alla successione di contratti e non alla semplice proroga di un unico contratto; la partecipazione a un concorso con riserva di posti non aveva effetto sanante, anche perché la lavoratrice non era stata poi assunta. In cassazione il Ministero articolava tre motivi: 1) violazione della disciplina sulle ordinanze di protezione civile, sostenendo che l'ordinanza del 31 luglio 2009 doveva intendersi come derogatoria del limite triennale dei contratti a termine; 2) violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 368/2001, assumendo che la deroga oltre i 36 mesi fosse stata consentita dagli accordi sindacali e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso tale possibilità per le proroghe; 3) violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato e sul danno da abuso del termine, sostenendo che le proroghe finalizzate alla stabilizzazione non integrassero abuso, o comunque che la sola chance di stabilizzazione escludesse il risarcimento. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, riaffermando che la deroga alle norme di legge da parte delle ordinanze di protezione civile deve essere espressa e che, in mancanza di tale espressa previsione e della puntuale indicazione della norma derogata, l'ordinanza non può essere interpretata come derogatoria; ha inoltre ribadito che il superamento del limite dei 36 mesi richiede i presupposti specifici previsti dalla legge, non ravvisabili nel caso di mera proroga di un unico contratto. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato che la mera prospettiva di stabilizzazione o la partecipazione a procedure concorsuali non elide di per sé il danno da precarizzazione, quando il lavoratore non abbia effettivamente ottenuto la stabilizzazione e resti esposto all'abusiva reiterazione del termine. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Ministero della Salute. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata e perché invocavano norme non applicabili alla fattispecie concreta; ha ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che l'abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato può generare un danno da precarizzazione risarcibile, non eliminato dalla sola possibilità o probabilità di stabilizzazione. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico del Ministero e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per le Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 2 e 5, legge n. 225/1992

    Le ordinanze di protezione civile possono derogare a norme di legge solo in modo espresso; in caso di dubbi interpretativi, deve preferirsi la lettura non derogatoria.

  • art. 4 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato dal ricorrente per contestare la decisione di merito, ma non è stato ritenuto utile a sovvertire l'accertamento sull'illegittimità della proroga.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    Il superamento del limite di 36 mesi è ammesso solo nei casi e con le modalità previste dalla norma, cioè in presenza di un ulteriore contratto successivo e degli specifici presupposti procedurali; non opera per la mera proroga di un unico contratto.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato l'abusiva reiterazione dei contratti a termine non è neutralizzata dalla sola prospettiva di stabilizzazione; il danno da precarizzazione resta risarcibile.

  • art. 32, comma 5, legge n. 183/2010

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di escludere l'abuso, ma la Corte conferma la risarcibilità del danno per reiterazione illegittima del termine.

  • art. 77 Cost.

    È evocato per ribadire che le deroghe legislative mediante atti emergenziali sono eccezionali e richiedono una base espressa.

  • art. 76 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 77 Cost. per evidenziare la tipicità delle fonti di rango primario abilitate a derogare alla legge.

  • art. 25 d.lgs. n. 1/2018

    Norma successiva che riproduce la regola della necessaria espressa indicazione delle deroghe nelle ordinanze di protezione civile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non applicabile alle Amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.

  • artt. 2 e 4 Cost.

    Richiamati per fondare la tutela della dignità della persona e del diritto al lavoro lesi dalla precarizzazione abusiva.

  • artt. 1 e 15 Carta di Nizza

    Richiamati per affermare la protezione del diritto al lavoro e della dignità nella prospettiva del diritto UE.

Massime di principio

  • Le ordinanze di protezione civile non hanno valore di legge e possono derogare alla normativa vigente solo quando la deroga sia espressamente prevista; in mancanza di una indicazione chiara della deroga e della norma derogata, l'ordinanza va interpretata come non derogatoria.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando la norma invocata non è applicabile alla fattispecie concreta o quando il motivo non si confronta con una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata.
  • Il superamento del limite dei 36 mesi nei rapporti a termine richiede il rigoroso rispetto dei presupposti previsti dalla disciplina speciale; la mera proroga di un unico contratto non equivale alla successione di contratti presupposta dalla norma.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato l'abusiva reiterazione di contratti a termine può generare un danno da precarizzazione risarcibile, distinto dalla sola perdita di chance di stabilizzazione.
  • La sola possibilità, probabilità o aspirazione alla stabilizzazione non elimina il pregiudizio derivante dalla protratta precarietà quando il lavoratore non abbia effettivamente conseguito la stabilizzazione.
  • Quando l'Amministrazione statale è esonerata dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito, non si applica il meccanismo del raddoppio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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