Sentenza n. 4588/2026 - Roma, Sezione 3
er la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato - dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Autonoma della Sardegna in ordine alla diffida, ricevuta in data 2.5.2025, alla conclusione del procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di stoccaggio di GNL e del connesso terminale di rigassificazione ubicato nel Porto Canale di Cagliari, progetto proposto dalla Sardinia LNG s.r.l. in data 13.6.2017; nonché per l’accertamento dell’obbligo in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione Autonoma della Sardegna di concludere il procedimento oggetto dell’istanza presentata in data 13.6.2017 – ai sensi dell’art. 46 del D.L. 159/07 (conv. L. 222/07), degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 257/16 e degli artt. 57 e 57-bis del D.L. 5/12 (conv. L. 35/12) - per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un terminale per il Gas Naturale Liquefatto (c.d. “GNL”) nel Porto Canale di Cagliari; nonché, in subordine, per l’accertamento dell’obbligo in capo alla Regione Autonoma della Sardegna di pronunciarsi in ordine al rilascio o meno dell’Intesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sul procedimento unico per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di stoccaggio di GNL e del connesso terminale di rigassificazione nel Porto Canale di Cagliari
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza presentata il 13 giugno 2017 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nonché l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di concludere il procedimento e, in subordine, dell'obbligo della Regione di pronunciarsi sull'intesa. Il procedimento era stato avviato nel 2017; nel 2021 era stata rilasciata la VIA positiva e nel 2023 il MASE aveva comunicato la chiusura favorevole dell'istruttoria, dichiarando di attendere l'intesa regionale. Nel dicembre 2024 il MASE aveva richiesto ulteriore documentazione, compresa un'analisi costi-benefici, dichiarando che essa era necessaria per rimettere gli atti alla Presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, l. 241/1990, richiamato dall'art. 57, comma 3-bis, d.l. 5/2012. La società aveva trasmesso quanto richiesto, ma la rimessione non era stata effettuata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del termine massimo di 200 giorni previsto dall'art. 46 d.l. 159/2007, dell'art. 2 l. 241/1990, della disciplina speciale sui terminali GNL e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e libertà di iniziativa economica, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento. Con il secondo motivo ha sostenuto che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il MASE avrebbe dovuto attivare il meccanismo di rimessione alla Presidenza del Consiglio previsto dall'art. 57, comma 3-bis, d.l. 5/2012. Con il terzo motivo ha dedotto che la nota del dicembre 2024 costituiva un autovincolo amministrativo, poiché collegava la produzione della documentazione alla successiva rimessione degli atti, rimessione poi omessa. Con il quarto motivo, subordinato, ha chiesto che fosse accertato l'obbligo della Regione di pronunciarsi espressamente e motivatamente sull'intesa, per evitare uno stallo indefinito incompatibile con buon andamento, leale collaborazione e buona fede.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione. Ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 46 d.l. 159/2007, unitamente all'art. 9 d.lgs. 257/2016, poiché il progetto riguarda specificamente un impianto di stoccaggio di GNL e un terminale di rigassificazione. Il procedimento unico avrebbe dovuto concludersi entro 200 giorni dalla presentazione dell'istanza, termine ampiamente decorso; ne consegue l'illegittimità del silenzio e l'obbligo delle amministrazioni di adottare un provvedimento espresso. Quanto al meccanismo di superamento dell'inerzia o del mancato raggiungimento dell'intesa, il Collegio ha ritenuto l'art. 57, comma 3-bis, d.l. 5/2012 non direttamente applicabile, perché riferito testualmente a infrastrutture e insediamenti relativi agli oli minerali e alle opere strumentali e accessorie. Tuttavia, ne ha affermato l'applicazione analogica, ravvisando l'eadem ratio nella natura strategica delle infrastrutture e nella sostanziale identità del procedimento unico. Una diversa soluzione consentirebbe uno stallo sine die, incompatibile con i principi del procedimento amministrativo. Il rinvio all'art. 14-quater, comma 3, l. 241/1990 deve essere inteso come rinvio quoad effectum alla disciplina di superamento del dissenso in conferenza di servizi; in seguito alle modifiche normative, il riferimento opera ora rispetto all'art. 14-quinquies l. 241/1990. Il meccanismo trova applicazione sia quando il mancato raggiungimento dell'intesa dipende da dissenso espresso, sia quando deriva dalla mera inerzia regionale. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. Il TAR ha ordinato alle amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e, qualora nel medesimo termine permanga l'inerzia regionale sull'intesa, ha ordinato alle amministrazioni centrali di attivare il meccanismo di cui all'art. 57, comma 3-bis, d.l. 5/2012 entro i successivi 30 giorni. Le amministrazioni intimate sono state condannate in solido al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 46 d.l. 159/2007, conv. in l. 222/2007
Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.
Per gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di GNL e opere connesse, il procedimento unico deve concludersi entro 200 giorni; il termine era ampiamente decorso.
art. 9 d.lgs. 257/2016
La costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto restano soggetti alla procedura autorizzativa di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.
La disciplina dell'art. 46 d.l. 159/2007 è quella pertinente per il progetto di stoccaggio GNL e terminale di rigassificazione.
art. 57, comma 3-bis, d.l. 5/2012, conv. in l. 35/2012
In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Pur non essendo direttamente applicabile agli impianti GNL, la disposizione è applicabile analogicamente alle infrastrutture strategiche in presenza di identità di ratio e impedisce che l'inerzia regionale determini uno stallo indefinito.
art. 14-quater, comma 3, l. 241/1990
In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il richiamo è inteso quoad effectum e, dopo le modifiche normative, come rinvio mobile alla disciplina vigente di superamento del dissenso in conferenza di servizi, oggi riferita all'art. 14-quinquies l. 241/1990.
art. 14-quinquies l. 241/1990
Costituisce, secondo il TAR, la disciplina vigente cui deve intendersi riferito il rinvio mobile alle modalità di superamento del dissenso in conferenza di servizi.
art. 2 l. 241/1990
Impone la conclusione del procedimento amministrativo entro un termine determinato e fonda l'obbligo di adottare un provvedimento espresso.
art. 1, comma 7, lettera i), l. 239/2004
È richiamato quale base della qualificazione delle infrastrutture interessate come infrastrutture e insediamenti strategici.
Massime di principio
- Il procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di GNL deve concludersi entro il termine massimo di 200 giorni previsto dall'art. 46 d.l. 159/2007; il suo inutile decorso rende illegittimo il silenzio delle amministrazioni procedenti e impone l'adozione di un provvedimento espresso.
- Quando un procedimento autorizzatorio relativo a un'infrastruttura strategica richiede l'intesa regionale, la mera inerzia della Regione non può determinare uno stallo indefinito: le amministrazioni procedenti devono attivare il meccanismo previsto per il mancato raggiungimento dell'intesa.
- L'art. 57, comma 3-bis, d.l. 5/2012, pur riferito testualmente a specifiche infrastrutture del settore degli oli minerali, può essere applicato analogicamente a infrastrutture strategiche soggette a un procedimento unico strutturalmente omogeneo, quando ricorra un'identità di ratio e l'esclusione determini la paralisi sine die del procedimento.
- Il riferimento normativo alle modalità di cui all'art. 14-quater, comma 3, l. 241/1990 deve essere interpretato come rinvio quoad effectum e mobile alla disciplina vigente di superamento del dissenso in conferenza di servizi, attualmente contenuta nell'art. 14-quinquies l. 241/1990.
- Il meccanismo di superamento del mancato raggiungimento dell'intesa opera sia in caso di dissenso espresso della Regione sia quando il mancato perfezionamento dell'intesa derivi dalla sua inerzia, poiché la condotta meramente passiva integra una mancata collaborazione amministrativa.
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