Cassazione Civile, Ordinanza n. 20230/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo della cd. quota a) della pensione di vecchiaia Enasarco di un assicurato già iscritto al 1° gennaio 2004. Il Tribunale aveva accolto la domanda del pensionato, riconoscendo il diritto alla pensione con determinazione della quota secondo l'art. 18 del regolamento Enasarco del 19 luglio 2011 e, per il periodo contributivo maturato prima del 1° ottobre 1998, applicando la disciplina dell'art. 10, comma 3, della legge n. 12/1973, cioè la clausola di salvaguardia che consente, se più favorevole, il ricorso al criterio di calcolo del previgente art. 11 del d.P.R. n. 758/1968. La Corte d'appello di Genova aveva respinto il gravame dell'ente previdenziale. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 12 e 15 disp. prel. c.c., degli artt. 1362 ss. c.c., dell'art. 18 del regolamento Enasarco e dell'art. 10, comma 3, l. n. 12/1973, sostenendo che la clausola di salvaguardia non fosse applicabile alla fattispecie e fosse invece una norma transitoria limitata a chi avesse maturato il requisito contributivo tra l'entrata in vigore della legge e quella del regolamento attuativo; 2) violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c., dell'art. 10, comma 3, l. n. 12/1973 e dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, assumendo che la quota relativa all'anzianità contributiva ante 1998 dovesse essere calcolata con la disciplina vigente al momento della sua maturazione e non con una disciplina successivamente sopravvenuta. La Corte di cassazione ha ricostruito il sistema normativo, rilevando che l'art. 18 del regolamento Enasarco per gli iscritti ante 1° gennaio 2004 suddivide la pensione in tre quote e che la quota a) per l'anzianità maturata prima del 1° ottobre 1998 va calcolata secondo la legge n. 12/1973, la quale all'art. 10, comma 3, prevede espressamente una clausola di salvaguardia a favore del trattamento più favorevole derivante dall'applicazione del d.P.R. n. 758/1968. La Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'ente, escludendo che tale clausola abbia natura transitoria o sia limitata temporalmente, e ha affermato che il principio del pro-rata è già rispettato dalla divisione del trattamento in quote, ma non impedisce, per la quota a), l'applicazione del criterio più favorevole previsto dalla norma di salvaguardia. La Corte ha inoltre richiamato e condiviso un precedente specifico (Cass. n. 29582/2022) che aveva già risolto la medesima questione in senso favorevole al pensionato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto al pensionato il diritto alla pensione di vecchiaia con calcolo della quota a) secondo il criterio più favorevole tra quello della legge n. 12/1973 e quello del previgente d.P.R. n. 758/1968. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato dall'ente per sostenere un'interpretazione restrittiva della disciplina pensionistica; la Corte non ne accoglie l'uso per limitare la clausola di salvaguardia.
art. 15 disp. prel. c.c.
Richiamato come norma di coordinamento interpretativo, ma ritenuto non idoneo a fondare l'assunto dell'ente circa la temporaneità della clausola di salvaguardia.
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati ai fini dell'interpretazione del regolamento Enasarco; la Corte privilegia il dato testuale e sistematico che esclude la natura transitoria della clausola di salvaguardia.
art. 18 regolamento Enasarco del 19 luglio 2011
Per gli iscritti ante 1° gennaio 2004 prevede la suddivisione della pensione in tre quote e, per la quota a), il rinvio alla legge n. 12/1973, con applicazione del criterio più favorevole per l'anzianità pregressa.
art. 10, comma 3, legge n. 12/1973
È una clausola di salvaguardia sostanziale, non transitoria, che impone di applicare il criterio di calcolo del previgente d.P.R. n. 758/1968 se più favorevole all'assicurato.
art. 10, commi 1 e 2, legge n. 12/1973
Dettano il nuovo criterio di calcolo della pensione di vecchiaia; operano in alternativa e sono sottoposti, per espressa previsione del comma 3, alla verifica del trattamento più favorevole.
art. 11 d.P.R. n. 758/1968
Costituisce il regime previgente di calcolo della pensione, richiamato dalla clausola di salvaguardia come parametro più favorevole.
art. 3, comma 12, legge n. 335/1995
Richiamato dall'ente a sostegno del principio di pro-rata; la Corte osserva che il pro-rata è già rispettato dalla ripartizione della pensione in quote e non esclude la salvaguardia della quota a).
art. 1, comma 12, legge n. 335/1995
Richiamato nel precedente giurisprudenziale per spiegare la logica del pro-rata introdotta dopo la privatizzazione dell'ente e la distinzione tra periodi contributivi anteriori e successivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Cass. S.U. n. 4315/2020
Richiamata per il principio relativo all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- La clausola di salvaguardia che richiama una disciplina previgente più favorevole va qualificata come norma sostanziale e non come disposizione meramente transitoria quando il testo, la collocazione sistematica e la struttura del regolamento non ne limitano espressamente l'applicazione nel tempo.
- Quando un regolamento previdenziale suddivide la prestazione in quote riferite a diversi periodi contributivi, il criterio del pro-rata è rispettato dalla stessa tecnica di calcolo per segmenti temporali, senza che ciò impedisca di applicare, per una specifica quota, la disciplina più favorevole espressamente richiamata dalla norma di salvaguardia.
- Se la legge successiva prevede che, per una determinata componente della pensione, si applichino le disposizioni della legge stessa salvo che quelle previgenti risultino più favorevoli, il regime previgente continua a operare come criterio concorrente e alternativo, non come disciplina temporalmente confinata al solo periodo iniziale di vigenza della nuova legge.
- L'interpretazione che separa rigidamente le discipline nel tempo, impedendo ogni concorrenza tra i due criteri di calcolo, è incompatibile con una clausola legislativa che imponga espressamente il confronto tra regimi per assicurare il trattamento di maggior favore all'assicurato.
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