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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25047/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale/distrattiva, denunciando contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova: la Corte, pur riconoscendo che le operazioni erano state compiute per consentire la prosecuzione dell'attività (non per indebito arricchimento personale), avrebbe comunque ritenuto sussistente la distrazione. Il ricorrente ha poi contestato l'entità delle distrazioni ritenute (sostenendo che erano al più di circa Euro 8.000 e non i circa Euro 300.000 contestati dalla Procura) e ha censurato l'uso dell'assenza di fatturazione come prova di distrazione anziché di eventuale illecito tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la prescrizione (termine massimo non maturato, consumazione fatta risalire al 3/5/2016) e ha ritenuto manifestamente infondati i vizi proposti. La Corte ha confermato il principio secondo cui il trasferimento di beni della società fallita ad altre imprese riconducibili allo stesso soggetto senza corrispettivo integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale/distrattiva; il movente (non volto all'arricchimento ma alla prosecuzione dell'attività) non esclude la responsabilità quando sussista spoliazione del patrimonio e mancanza di effettiva contropartita. La Corte ha inoltre richiamato che anche l'esercizio di facoltà legittime può costituire strumento di frode se, nella concreta valutazione, arreca pregiudizio ai creditori. Per questi motivi ha confermato l'esito del giudizio di merito (ed ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende).

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale ai limiti di specificazione dei motivi di ricorso in Cassazione; usato per delimitare l'oggetto del motivo proposto.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. con mod. dalla legge 18/12/2020 n.176

    Richiamata in relazione alle norme transitorie sulla trattazione dell'impugnazione senza l'intervento delle parti (procedura telematica/semplificata), applicata per le impugnazioni proposte entro il termine indicato.

  • art. 94 d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art. 11, comma 7, d.l. 30/12/2023 n.215 conv. dalla legge 23/02/2024 n.18

    Riferimento alle modifiche e alla continuità di applicazione delle disposizioni procedurali transitorie rilevanti per la trattazione del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019 (Lezzi)

    Richiamata per il principio che anche esercizi di facoltà apparentemente legittime possono divenire strumenti di frode se, nella concreta valutazione, ledono le ragioni dei creditori; la liceità formale dell'atto non esclude la valutazione della sua efficacia pregiudizievole sul ceto creditorio.

Massime di principio

  • Il trasferimento di beni della società poi fallita a imprese riconducibili allo stesso soggetto senza effettiva contropartita può integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale/distrattiva anche se l'operazione era diretta alla prosecuzione dell'attività: il movente non scrimina la condotta se dalla vicenda emerge spoliazione del patrimonio e pregiudizio per i creditori.
  • La liceità formale di un'operazione (es. esercizio di facoltà gestorie o accordi tra società) non esclude che essa costituisca frode ai creditori; è necessario un accertamento concreto delle conseguenze patrimoniali sugli interessi creditori.
  • L'assenza di fatturazione o di documenti giustificativi non configura automaticamente solo un illecito tributario: può essere elemento indiziario rilevante nel più ampio contesto probatorio che attesta la mancanza di corrispettivo e la distrazione di beni.
  • Per contestare efficacemente una ricostruzione di distrazione è necessario dimostrare l'esistenza di un effettivo e commisurato corrispettivo o altrimenti provare che le operazioni non hanno comportato spoliazione della società fallita; semplici argomentazioni sul movente sono di scarsa efficacia se i fatti materiali dimostrano la perdita di patrimonio aziendale.
  • Sulle questioni di prescrizione occorre verificare la data di consumazione del reato e la relativa durata massima prevista per il reato specifico; la mera indicazione di durata non basta se non confrontata con la data di consumo accertata.
  • In Cassazione i profili di contraddittorietà della motivazione sono valutati alla luce dell'insieme probatorio e dei principi di diritto: un apparente contrasto tra motivazione sulle finalità e l'accertamento degli atti materiali può essere superato se la Corte spiega che conta l'effetto patrimoniale sulle garanzie dei creditori.

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