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Sentenza

Sentenza n. 7722/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12052/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202508283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento AGCM dell’11 gennaio 2022, n. 29970, che ha accertato tre pratiche commerciali scorrette e irrogato sanzioni per complessivi 750.000 euro; sentenza del TAR Lazio n. 12052 del 19 giugno 2025 di rigetto del ricorso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa sanzionata)

Prevale il privato

La controversia

Gamelife ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro le sanzioni AGCM. Con il primo motivo ha contestato l’applicazione del criterio di diligenza professionale, deducendo travisamento e illogicità: le disfunzioni sarebbero dipese dall’emergenza pandemica, dalle restrizioni sul magazzino, dalle interruzioni delle forniture, dai ritardi dei vettori, dal lavoro da remoto e dall’improvviso incremento degli ordini; ha inoltre richiamato le misure organizzative adottate e sostenuto di avere fornito informazioni veritiere e di avere consegnato o rimborsato quasi tutti gli ordini. Con il secondo motivo ha negato che i disservizi, sporadici e non intenzionali, integrassero pratiche scorrette sistematiche o idonee a incidere sulle decisioni economiche dei consumatori. Con il terzo ha denunciato difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e irragionevolezza quanto alle informazioni su disponibilità e tempi di consegna e al blocco del plafond delle carte. Con il quarto ha contestato l’autonomia delle pratiche A e B, sostenendo che ritardi, mancate consegne, assistenza inadeguata e ostacoli al recesso derivassero da un unico fenomeno organizzativo e dalla pandemia; ha inoltre negato l’esistenza di ostacoli al recesso e carenze nel tracking. Con il quinto ha contestato l’accertamento delle omissioni informative precontrattuali. Con il sesto ha censurato il rigetto degli impegni proposti. Con il settimo ha dedotto sproporzione della sanzione, violazione di imparzialità e buon andamento, mancata considerazione della pandemia e disparità rispetto al trattamento riservato a un altro operatore. Con l’ottavo ha lamentato il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE su diligenza professionale, possibile duplicazione sanzionatoria e momento in cui fornire le informazioni obbligatorie.

La decisione

L’appello è stato accolto soltanto sul quantum delle sanzioni. Sono stati respinti i primi cinque motivi: la pandemia ha aggravato le difficoltà, ma non spiega le carenze preesistenti o protratte nell’organizzazione, nelle condizioni di vendita, nei sistemi di gestione degli ordini e del magazzino, nei rimborsi e nell’assistenza; i problemi hanno interessato un numero assoluto rilevante di consumatori e sono proseguiti anche nel 2021. Le informazioni generiche sui possibili «lievi ritardi» non chiarivano la possibilità e l’entità di ritardi, mancate consegne e rimborsi tardivi; il blocco del plafond poteva condizionare la libertà del consumatore anche senza incasso immediato. Le pratiche A e B sono state ritenute distinguibili per oggetto e fase, e comunque la pratica B risultava integrata; inoltre, l’obbligo di accompagnare le modalità alternative di recesso con una raccomandata a/r era idoneo a scoraggiarne l’esercizio. Gamelife non ha dimostrato che le informazioni richieste per i contratti a distanza fossero disponibili prima del marzo 2021. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non criticava la sentenza del TAR, ma riproponeva censure direttamente rivolte contro la decisione AGCM sugli impegni. Il settimo motivo è stato accolto limitatamente alla mancata considerazione della pandemia quale fattore almeno parzialmente attenuante, in violazione dell’art. 11 della legge n. 689/1981: esercitando la giurisdizione di merito in materia sanzionatoria, il Consiglio di Stato ha ridotto del 25% le sanzioni, da 500.000 a 400.000 euro per la pratica A, da 150.000 a 112.500 euro per la pratica B e da 100.000 a 75.000 euro per la pratica C; ha escluso ulteriori riduzioni. L’ottavo motivo è stato respinto: i quesiti pregiudiziali erano irrilevanti rispetto alla decisione e non sussisteva l’obbligo di rinvio. La sentenza del TAR è stata parzialmente riformata, il provvedimento AGCM confermato nel resto e le spese d’appello compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 l. 689/1981

    la mancata valorizzazione di tale circostanza, di natura epocale, costituisce infatti un vizio del provvedimento, sotto il profilo della violazione dell’art. 11 della L. n. 689/81, e questo consente al Collegio di intervenire per la rideterminazione della sanzione, nell’esercizio della giurisdizione di merito attribuita al Giudice Amministrativo in materia di sanzioni irrogate dalle Autorità indipendenti.

    Nel determinare la sanzione amministrativa deve essere considerata, quale circostanza attenuante, la pandemia quando rilevante nel caso concreto; la sua mancata valorizzazione vizia il provvedimento e consente al giudice amministrativo, nell’esercizio della giurisdizione di merito sulle sanzioni delle autorità indipendenti, di rideterminare direttamente l’importo.

  • art. 8 l. 689/1981

    merita soggiungere che, peraltro, l’art. 8 della L. n. 689/81 ammette il cumulo giuridico delle sanzioni, sicché ove la medesima condotta violi più norme incriminatrici il responsabile va punito con la sanzione prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo.

    In presenza di una medesima condotta che violi più norme, la legge ammette il cumulo giuridico, applicando la sanzione prevista per l’illecito più grave, aumentabile fino al triplo; nel caso deciso non è stata ravvisata la dedotta duplicazione delle contestazioni.

  • art. 1, comma 3-bis, d.l. 7/2007

    l’obbligo di utilizzare comunque la raccomandata a/r, in via esclusiva o congiuntamente a un mezzo alternativo, in generale scoraggia il consumatore medio, che deve recarsi personalmente all’ufficio postale e deve sostenere un costo per spedirla, tant’è che nel campo della telefonia il legislatore -precisamente all’art. 1, comma 3 bis del D.L. n. 7/2007 - ha già imposto ai professionisti, ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, di consentire all’utilizzo di modalità “semplici e di immediata attivazione”, le quali “devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche”

    La disciplina citata richiede, per i settori da essa regolati, modalità di recesso semplici e di immediata attivazione, coerenti con quelle utilizzate per concludere il contratto e comprensive della possibilità di comunicazione telematica; il Collegio richiama tale criterio a sostegno dell’idoneità di un obbligo di raccomandata a/r a scoraggiare l’esercizio del recesso.

Massime di principio

  • La diligenza professionale nella valutazione di una pratica commerciale va apprezzata alla luce delle circostanze concrete, incluse le condizioni eccezionali del mercato; tuttavia, una crisi esterna non esclude la scorrettezza quando le condotte dipendono anche da carenze organizzative imputabili al professionista, da informazioni inadeguate o dalla mancata tempestiva revisione dei sistemi di vendita e assistenza.
  • La sistematicità di una pratica commerciale scorretta può risultare dall’inadeguatezza strutturale delle condizioni di vendita e dei sistemi organizzativi e informatici, senza che sia necessario dimostrare una strategia aziendale intenzionalmente diretta a danneggiare i consumatori. Il numero assoluto dei consumatori interessati resta rilevante anche quando i disservizi costituiscano una percentuale ridotta del totale degli ordini.
  • Le informazioni su disponibilità dei prodotti, consegna e possibili disservizi devono essere chiare e sufficientemente specifiche da consentire al consumatore di comprendere le conseguenze prevedibili dell’acquisto. Un avviso generico sui possibili ritardi non è adeguato quando non segnala anche la possibilità di mancata consegna, la portata dei ritardi o i tempi di rimborso; non si può addossare al consumatore l’onere di presumere disservizi che il professionista conosce o può prevedere.
  • La predisposizione di modalità di vendita che consentono l’addebito o il blocco del plafond prima che sia garantita la disponibilità del prodotto, unitamente alla possibilità di annullare unilateralmente l’ordine, può integrare una pratica aggressiva: anche il mancato incasso immediato può limitare la libertà contrattuale del consumatore e indurlo a rinviare o non esercitare il recesso.
  • La richiesta di utilizzare una raccomandata a/r, anche quando siano ammesse modalità alternative, può costituire un ostacolo all’esercizio del recesso se impone al consumatore un adempimento aggiuntivo oneroso e non immediato. Le pratiche relative alla comunicazione precontrattuale e alle modalità di vendita possono essere distinte da quelle riguardanti consegna, assistenza post-vendita e recesso quando differiscono per oggetto e fase del rapporto.
  • Nel determinare una sanzione amministrativa per pratiche commerciali scorrette, la pandemia può assumere rilievo attenuante; la sua mancata considerazione può giustificare la rideterminazione giudiziale della sanzione nell’ambito della giurisdizione di merito sulle sanzioni delle autorità indipendenti.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

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