Risoluzione n. 25 del 6/02/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le scorie pericolose prodotte da un impianto di demolizione e rottamazione di autoveicoli rientrano tra i rifiuti speciali interessati dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, del DPR 633/1972. Di conseguenza, le prestazioni di smaltimento e avvio in discarica scontano l’IVA al 10%.
IVA 10% per smaltimento e trasporto in discarica di scorie da demolizione autoveicoli
IVA agevolata per lo smaltimento di scorie da demolizione autoveicoli
La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alle prestazioni di smaltimento e trasporto in discarica di scorie prodotte da un impianto di demolizione e rottamazione di autoveicoli. L’Agenzia delle Entrate conferma l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% in relazione alle prestazioni rese.
Quesito posto dalla società
La società istante, che gestisce in concessione un impianto di demolizione e rottamazione di autoveicoli, rappresenta di aver prodotto scorie classificate dal Dipartimento Tecnico come rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con codice C.E.R. 19 10 03*.
La società chiede quale sia il corretto trattamento fiscale ai fini IVA per:
- lo smaltimento delle scorie;
- il trasporto delle stesse in discarica.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
La società ritiene applicabile il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di:
- gestione;
- stoccaggio;
- deposito temporaneo, previste dall’art. 6, comma 1, lettere d), l) e m) del D.Lgs. n. 22/1997, con riferimento ai rifiuti speciali di cui all’art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama innanzitutto la disposizione agevolativa del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972, che prevede l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di:
- rifiuti urbani di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997;
- rifiuti speciali di cui all’art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto.
Viene inoltre ricordato che l’art. 7, comma 3, lettera g), comprende, tra l’altro, i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Riferimenti ambientali richiamati
La risoluzione richiama anche le previsioni dell’allegato B del decreto Ronchi, secondo cui rientrano nella definizione di smaltimento dei rifiuti anche trattamenti biologici e/o fisico-chimici che diano origine a composti o miscugli eliminati con tecniche diverse, tra cui:
- deposito sul o nel suolo;
- incenerimento a terra o in mare;
- messa in discarica.
Parere del Ministero dell’Ambiente
Per verificare l’applicabilità del regime agevolato al caso concreto, è stato acquisito il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che ha precisato che il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti, di cui al Regolamento comunitario n. 2557/2001, riferisce il capitolo 19 ai rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti.
Poiché le scorie oggetto del caso derivano dall’attività di rottamazione e demolizione di autoveicoli, esse appartengono a tale capitolo.
Conclusione
Sulla base dei chiarimenti ricevuti e della disciplina richiamata, l’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione prospettata dalla società e conferma che:
- alle prestazioni di smaltimento delle scorie prodotte si applica l’IVA nella misura del 10%;
- la stessa aliquota del 10% si applica alle prestazioni di avvio in discarica delle medesime scorie.
La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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