Cassazione Penale, Sentenza n. 887/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 17/09/2021 che aveva confermato la condanna per ricettazione di assegno. I motivi dedotti dal difensore sono: 1) erronea determinazione della competenza territoriale; 2) mancata motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 3) errata applicazione della legge penale per non aver riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale avendo applicato il criterio secondo cui, trattandosi di reato istantaneo, conta il luogo in cui vi sono indicazioni che la cosa sia pervenuta in possesso del reo (Straccamore nato e domiciliato ad Alatri e consegna dell'assegno ad Alatri). Sulla prova dell'elemento soggettivo la Corte ha richiamato le ammissioni e la responsabilità assunta da Straccamore e il fatto che il carrozziere Ritarossi aveva risarcito il girante, elementi che indicano consapevolezza della irregolarità. L'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 c.p. è stata esclusa: la Corte ha ritenuto che assegni bancari in bianco non siano negoziabili e non si prestino alla valutazione in termini di speciale tenuità; inoltre l'importo non era esiguo e rilevava la precedente biografia criminale dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648, comma 2, codice penale
L'attenuante per particolare tenuità non è applicabile quando l'oggetto materiale è rappresentato da assegni bancari in bianco, non negoziabili e quindi non suscettibili di danno patrimoniale valutabile in termini di speciale tenuità; inoltre la non esiguità dell'importo e la biografia criminale costituiscono ulteriori ostacoli alla concessione.
art. 616 codice di procedura penale
Consente la condanna della parte privata che propone il ricorso in cassazione dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (nel caso, euro 3.000,00).
Giurisprudenza - Sez.2, n. 26106 del 21/03/2019 (Bonsanto)
Principio secondo cui, essendo il reato di ricettazione istantaneo, per la determinazione della competenza territoriale non si valuta il luogo in cui è stata accertata la detenzione ma il luogo indicativo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo.
Giurisprudenza - Sez.2, n. 24075 del 04/02/2015 (Dicecca e altro)
Conferma che assegni bancari in bianco, non essendo negoziabili, non rientrano facilmente nell'attenuante per particolare tenuità e che va valutata la non esiguità dell'importo e la personalità dell'imputato.
Massime di principio
- Per il reato di ricettazione la competenza territoriale si determina valutando il luogo in cui, sulla base di elementi probatori, la cosa sia verosimilmente venuta in possesso del reo; il luogo di ritrovamento non è decisivo se il reato è istantaneo.
- La prova dell'elemento soggettivo (dolo) può essere desunta anche da comportamenti concreti dell'imputato, quali ammissioni di responsabilità, atti di risarcimento o altre condotte che mostrino consapevolezza dell'illiceità della cosa.
- L'attenuante di speciale tenuità ex art. 648 comma 2 c.p. richiede una valutazione complessiva che considera la negoziabilità e la realizzabilità del danno patrimoniale: strumenti non negoziabili (es. assegni in bianco) e importi non esigui generalmente precludono l'applicazione dell'attenuante.
- La presenza di una precedente 'biografia penale' o la non esiguità del danno sono fattori ostativi alla concessione di attenuanti per tenuità.
- Un ricorso manifestamente fondato su argomenti già consolidati dalla giurisprudenza può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e, se vi sono profili di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando la questione è di natura non complessa e basata su principi giurisprudenziali consolidati, la Corte può adottare una motivazione in forma semplificata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 878/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 879/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 882/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 883/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 884/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 885/2023 del 13/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →