Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33908/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p. per vizio di motivazione. La difesa lamentava che la Corte territoriale, pur avendo confermato che il reato di ricettazione era assorbito nel delitto previsto dall'art. 474, comma secondo, non aveva riconosciuto a favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il giudice aveva erroneamente ritenuto la tenuità della vicenda già compresa nell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 2, c.p., e che, se le attenuanti generiche fossero state riconosciute e prevalenti rispetto alla recidiva specifica infraquinquennale, la pena sarebbe risultata più favorevole all'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo introdotto in cassazione riguardava profili non dedotti in sede di appello e che l'art. 606, comma 3, c.p.p. prevede l'inammissibilità in tali ipotesi. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di appello: il Tribunale aveva ritenuto assorbita la ricettazione nel delitto di cui all'art. 474, comma 2, non aveva concesso le attenuanti generiche e, valutata la recidiva specifica, aveva inflitto la pena di 9 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa. La Corte d'appello aveva inoltre precisato che la circostanza speciale di cui all'art. 648, comma 2, è incompatibile in regime di prevalenza con la recidiva, soprattutto alla luce dei precedenti specifici dell'imputato, e che comunque la pena era entro la forbice edittale. Conseguentemente la Cassazione ha respinto il ricorso per inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione nella sentenza impugnata; la Corte ricorda che i motivi di cassazione devono comunque rispettare i limiti procedurali e che l'eccezione di vizio di motivazione va adeguatamente prospettata nei gradi precedenti.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede come causa speciale di inammissibilità la deduzione in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso che introduceva punti non portati all'attenzione del giudice d'appello.

  • art. 474, comma secondo, cod. pen.

    Norma riferita al reato di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato; la Corte territoriale ha confermato che il reato originariamente contestato (ricettazione) era assorbito nel delitto previsto da questa disposizione.

  • art. 648, comma secondo, cod. pen.

    Individua una attenuante speciale (tenuità del fatto o analoga) che il giudice di primo grado aveva ritenuto applicata; la Corte d'appello ha chiarito che si tratta di un'attenuante speciale che non poteva essere riconosciuta in regime di prevalenza sulla recidiva, dato il profilo dei precedenti specifici.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile sollevare questioni nuove che non siano state dedotte nei motivi di appello: farlo espone il ricorso all'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Le attenuanti speciali (es. art. 648, comma 2) e le attenuanti generiche sono distinte: la possibilità che un'attenuante speciale prevalga sulla recidiva dipende dalla valutazione dei precedenti e dalla coerenza logico-giuridica delle valutazioni del giudice di merito.
  • Se la pena inflitta rientra nella forbice edittale prevista per il reato, difficilmente potrà essere censurata per illegittimità in sede di legittimità, a meno che non sussistano vizi motivazionali specifici adeguatamente dedotti nei gradi precedenti.
  • Chi impugna per vizio di motivazione deve aver prospettato e sviluppato il relativo profilo già in appello; l'omessa deduzione in appello può impedire la cognizione della questione in Cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna del ricorrente alle spese processuali e a un versamento alla Cassa delle Ammende; è quindi rilevante valutare la fondatezza e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso per cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.