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Sentenza

Sentenza n. 2063/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4121/2024.

Giustizia amministrativa202504075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi € 2.500,00 sulla Carta elettronica per la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 4121/2024, aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione, mediante rilascio della Carta elettronica con modalità analoghe a quelle previste per il personale docente di ruolo, un buono elettronico di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 4 giugno 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 5 agosto 2025, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Il Ministero, tuttavia, non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era divenuto definitivo per mancata impugnazione e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza grava sulla parte interessata l'onere di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà determinato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 3; comma 4, lett. e)

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per l'ulteriore inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina, rispettivamente, il rimborso delle spese connesse all'incarico del commissario ad acta, le ulteriori spese di adempimento e il termine per la presentazione della parcella, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato per la disciplina dell'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale definitivo avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza ordinando il pagamento integrale entro un termine fissato nella sentenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ulteriore inadempimento dell'amministrazione può essere assistito dalla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • L'eventuale nomina del commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza è compatibile con l'ordine rivolto all'amministrazione di adempiere entro un termine; il commissario subentra nella fase esecutiva successiva alla scadenza del termine, su attivazione della parte interessata.
  • L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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