Cassazione Penale, Sentenza n. 25799/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda l'impugnazione dell'appello ritenuto inammissibile dalla Corte di appello di Reggio Calabria perché l'atto di appello, depositato telematicamente ai sensi dell'art. 24 d.l. n. 137/2020, era privo della firma digitale e inviato ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato per il Tribunale di Reggio Calabria dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati. Il ricorrente ha dedotto che la competenza a rilevare tali vizi sarebbe spettata esclusivamente al giudice a quo (Tribunale) e ha invocato anche violazioni degli artt. 5 e 13 CEDU (diritto ad un processo equo e ad un ricorso effettivo). Ha inoltre sostenuto che il vizio relativo alla PEC sarebbe stato sanato poiché l'atto era comunque pervenuto in cancelleria del giudice a quo e trasmesso alla Corte di appello entro il termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene l'art. 24, comma 6-septies, attribuisca al giudice a quo il potere di rilevare le ipotesi di inammissibilità indicate dal comma 6-sexies, tale competenza non è esclusiva: la Corte di appello e la Corte di cassazione possono rilevare d'ufficio le stesse cause di inammissibilità in ogni stato e grado del procedimento. In applicazione di tale principio, essendo incontestata l'assenza della firma digitale, la Corte ha dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), del d.l. n. 137/2020, equiparando la mancanza di firma digitale alla mancanza di sottoscrizione dell'atto cartaceo, vizio insanabile che impedisce di collegare l'atto al suo autore. Perciò la Corte non ha esaminato ulteriormente il vizio relativo alla PEC. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176), art. 24
commi 4, 6-bis, 6-sexies, 6-septies
Le disposizioni prevedono i requisiti formali del deposito telematico (es. firma digitale, indirizzo PEC indicato) e attribuiscono al giudice a quo il potere di rilevare con ordinanza le ipotesi di inammissibilità elencate al comma 6-sexies. La Corte ha interpretato tali disposizioni nel senso che la competenza del giudice a quo non è esclusiva: giudice ad quem e Corte di cassazione possono anch'essi rilevare d'ufficio le medesime cause di inammissibilità in ogni stato e grado del procedimento.
codice di procedura penale
Norma sulle cause di inammissibilità dell'appello; la Corte ha richiamato il riparto delle competenze tra giudice a quo e giudice ad quem ma ha affermato che l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni grado, conformemente alla giurisprudenza sul tema.
codice di procedura penale
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte a carico del ricorrente.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Il ricorrente ha invocato il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo. La Corte ha ritenuto che il vizio grave della mancanza della firma digitale, impedendo l'identificazione dell'autore, non integri violazioni degli artt. 5 e 13 CEDU tali da giustificare la riapertura dell'impugnazione.
Massime di principio
- La mancata apposizione della firma digitale su un atto telematico di impugnazione equivale alla mancanza di sottoscrizione su un atto cartaceo ed è vizio grave che rende l'impugnazione inammissibile e non sanabile.
- La trasmissione dell'atto ad una PEC diversa da quella indicata può, in taluni casi, essere considerata sanata se l'atto è pervenuto materialmente nella cancelleria competente entro il termine e poi trasmesso al giudice dell'impugnazione, ma la presenza della firma digitale resta requisito essenziale.
- La competenza del giudice a quo a rilevare le inammissibilità previste per il deposito telematico non è esclusiva: anche il giudice ad quem e la Corte di cassazione possono rilevare d'ufficio tali vizi in ogni stato e grado del procedimento.
- Il principio del favor impugnationis trova limiti quando il vizio impedisce l'identificazione dell'autore dell'atto; i requisiti formali essenziali volti a garantire l'autenticità e l'identificazione devono essere rispettati e non sono sempre suscettibili di una interpretazione favorevole all'impugnante.
- Per evitare rischi di inammissibilità è fondamentale che il difensore assicuri la corretta sottoscrizione digitale e l'invio alla PEC indicata dal provvedimento competente, conservando le ricevute telematiche comprovanti l'avvenuto deposito.
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