Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14051/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis e 476 c.p., capo 7) e di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo 35). Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di gravità indiziaria circa la presunta manipolazione dell'affidamento dei servizi di sicurezza per la "Fiera Mariana" (sosteneva che la scelta preventiva della ditta "La Rosa Fiere" e la procedura non configurassero turbativa e che gli atti rilevanti fossero di esclusiva competenza amministrativa); 2) l'insufficienza e incoerenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la non significativa rilevanza delle intercettazioni rispetto al ruolo associativo contestato; 3) l'assenza di attualità delle esigenze cautelari, essendo i fatti riferiti al 2019 e il ricorrente oggi occupato in attività lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, confermando la sussistenza dei gravi indizi relativi sia alla turbativa del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) — in quanto fu aggravata l'interferenza nel procedimento amministrativo finalizzato a determinare il contenuto dell'atto "equipollente" agli effetti del bando — sia alla partecipazione all'associazione mafiosa, valorizzando la convergenza tra dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni e servizi di osservazione. Quanto alle esigenze cautelari, è stata richiamata la presunzione relativa di pericolosità sociale per il reato di associazione mafiosa e la mancata prova di recisione del vincolo associativo; pertanto la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta adeguata e attuale. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 353-bis cod. pen.

    Il reato è integrato dalle condotte finalizzate a interferire illecitamente nella determinazione del contenuto del bando o dell'atto equipollente; è sufficiente la messa in pericolo della correttezza della procedura amministrativa anche prima dell'indizione formale del bando.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione ad associazione di tipo mafioso comporta una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, superabile solo dimostrando la recisione del vincolo associativo.

  • art. 476 cod. pen.

    Riferito in capo collegato (capo 7) come reato accessorio contestato nella vicenda amministrativa; la Corte valuta la rilevanza degli elementi indiziari collegati a tale contestazione.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la funzione del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; la Cassazione controlla che il giudice del merito abbia motivato adeguatamente secondo logica e diritto.

  • art. 63, comma 6, Codice degli Appalti (richiamato)

    Riferimento alla procedura di invito a più operatori; la valutazione della rilevanza penale riguarda l'insieme del procedimento amministrativo e non la sola modalità formale dell'invito.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa di pericolosità per il delitto di associazione mafiosa e la regola interpretativa sull'adeguatezza della custodia cautelare.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per ricorsi manifestamente infondati; qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Ordina la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi allo stato detentivo.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Corte verifica solo la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice del merito e non può sostituirsi a una rivalutazione del merito degli elementi indiziari salvo manifesti vizi logici.
  • Per l'art. 353-bis non è necessario che il bando sia formalmente pubblicato: rileva l'interferenza sul procedimento amministrativo finalizzato a determinare il contenuto dell'atto equipollente; è sufficiente la messa in pericolo della correttezza della procedura.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se riscontrate da altre risultanze (intercettazioni, osservazioni, documenti), possono concorrere a formare la prova indiziaria della partecipazione ad associazione mafiosa; eventuali contrasti tra dichiarazioni devono emergere in modo chiaro e non possono essere semplicemente evocati.
  • Per i delitti di mafia permane una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere; per superarla occorre provare la recisione del vincolo associativo o fornire elementi concreti che escludano il pericolo di reiterazione.
  • Il decorso del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura può incidere sull'attualità delle esigenze cautelari: se rilevante, il giudice deve motivare puntualmente perché le esigenze (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) permangono.
  • Le doglianze difensive che consistono in una diversa lettura o parziale selezione delle risultanze non sono sufficienti in Cassazione: è necessario dimostrare vizi di logica, contraddizioni o omissioni gravi nella motivazione del giudice del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.