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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27433/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, nel marzo 2009, di una cartella di pagamento per imposte IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi, recante il richiamo a un precedente avviso di accertamento asseritamente notificato nel 2007 e non impugnato. I destinatari hanno impugnato la cartella davanti al giudice tributario sostenendo di non aver mai ricevuto l’atto presupposto, di non dover essere considerati coobbligati in solido e, comunque, che la cartella non spiegasse le ragioni della solidarietà. La CTP ha accolto i ricorsi; la CTR ha riformato, ritenendo valide le notifiche degli avvisi di accertamento e affermando che, una volta divenuti definitivi gli avvisi non impugnati, la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri. In cassazione i ricorrenti hanno proposto dieci motivi: 1) difetto di specificità dell’appello dell’Ufficio sulla questione della solidarietà; 2) omessa pronuncia sulla solidarietà; 3) violazione della disciplina sulla motivazione della cartella e sulle obbligazioni solidali; 4) difetto di specificità dell’appello sulla notifica dell’avviso alla società; 5) omessa pronuncia sui vizi della notifica alla società; 6) violazione delle norme sul procedimento notificatorio, anche per asserita invalidità della relata, del deposito in casa comunale e della raccomandata informativa; 7) difetto di specificità dell’appello sulla notifica all’altro coobbligato; 8) omessa pronuncia sulla notifica a quest’ultimo; 9) violazione delle norme sulla notifica dell’avviso a tale soggetto; 10) erronea applicazione della norma processuale tributaria sulla impugnabilità della cartella, sostenendosi che la cartella fosse comunque impugnabile per i vizi dedotti.

La decisione

La Suprema Corte ha riunito i due ricorsi perché identici per parti, oggetto e difese, e li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla solidarietà e all’omessa pronuncia, osservando che l’appello dell’Ufficio devolveva correttamente la questione della validità della notifica degli avvisi di accertamento e che la CTR aveva deciso su tale punto. Ha inoltre affermato che, una volta ritenuti validamente notificati e non impugnati gli avvisi di accertamento, la cartella di pagamento a valle era censurabile solo per vizi propri e non per vizi dell’atto presupposto; perciò le doglianze sulla notifica dell’avviso erano tardive se formulate contro la cartella. I motivi sulle singole irregolarità della notifica sono stati in parte ritenuti infondati e in parte dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non trascriveva né localizzava adeguatamente le relate e gli atti notificatori. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con richiesta dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l’appello deve contenere motivi specifici; tuttavia, nel caso esaminato, l’appello dell’Ufficio è stato ritenuto sufficientemente specifico perché devolveva la questione della validità della notificazione e della contestabilità della cartella solo per vizi propri.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle eccezioni di inammissibilità dell’appello, ma la Corte ha escluso il vizio, ritenendo che l’appello avesse adeguatamente investito il capo impugnato.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato per censurare la mancata esposizione delle ragioni della solidarietà nella cartella; la Corte ha però ritenuto che tale questione non potesse essere utilmente sollevata contro la cartella una volta divenuti definitivi gli avvisi presupposti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR si era pronunciata sulla validità della notificazione degli avvisi di accertamento, che costituiva il thema decidendum.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella di pagamento, ove sia meramente consequenziale a un avviso di accertamento non impugnato, non può essere contestata per vizi dell’atto presupposto, ma solo per vizi propri.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e delle relative invalidità; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per difetto di autosufficienza.

  • artt. 137, 138, 139, 140 e 145 c.p.c.

    Richiamati per censurare il procedimento notificatorio; la Corte ha respinto o dichiarato inammissibili i motivi per carenza di autosufficienza e perché non era stata dimostrata nei termini di rito l’asserita invalidità.

  • L. n. 890/1982

    Richiamata per le notificazioni a mezzo posta e per la raccomandata informativa; le doglianze sono state reputate inammissibili/infondate per difetto di allegazione e trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato in relazione alla fede privilegiata degli atti pubblici e delle relate; la Corte ha comunque rigettato le censure per difetto di autosufficienza.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: in caso di contestazione della notifica occorre trascrivere, allegare o localizzare con precisione gli atti e le relate necessari al controllo della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento che sia mera conseguenza di un avviso di accertamento validamente notificato e non impugnato è contestabile soltanto per vizi propri della cartella, non per vizi dell’atto presupposto ormai definitivo.
  • Nel giudizio di appello tributario è sufficiente impugnare la statuizione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto invalida la notificazione, sostenendo la validità della notifica; non è necessario censurare analiticamente ogni singolo passaggio argomentativo della sentenza di primo grado.
  • La domanda di invalidità della notificazione di un atto impositivo ha natura sostanzialmente autodeterminata quanto all’oggetto della contestazione: la devoluzione al giudice di appello della questione sulla validità della notifica non richiede la specifica confutazione di tutti i singoli vizi rilevati dal primo giudice.
  • In cassazione, la censura sulla nullità o invalidità del procedimento notificatorio è inammissibile se il ricorrente non assolve all’onere di autosufficienza, trascrivendo o almeno indicando e localizzando con precisione le relate e gli atti necessari al controllo della doglianza.
  • L’omessa riproduzione degli atti di notifica impedisce alla Corte di verificare la fondatezza del motivo sulla sola base del ricorso e conduce all’inammissibilità della censura.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di appello decide sulla questione effettivamente devoluta, anche se non confuta espressamente tutte le argomentazioni difensive delle parti; il vizio, al più, può riguardare la motivazione, non la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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