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Sentenza

Sentenza n. 514/2026 - Palermo, Sezione 5

per il riconoscimento del diritto alla liquidazione del congedo ordinario maturato nel periodo di sospensione involontaria dal servizio.

Giustizia amministrativa202400688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego implicito e successivo mancato riconoscimento della maturazione e monetizzazione delle ferie relative al periodo di sospensione cautelare dal servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, sospeso obbligatoriamente dal servizio dal 20 luglio 2016 ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981, perché sottoposto agli arresti domiciliari, è stato collocato a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza indicata nel provvedimento come 1° ottobre 2017. A seguito dell'assoluzione con formula piena, divenuta irrevocabile, l'Amministrazione ha revocato la sospensione con effetto retroattivo e ha riconosciuto il periodo ai fini giuridici, economici e previdenziali, ma non ha riconosciuto la maturazione delle ferie. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al computo del periodo di sospensione ai fini delle ferie e, non potendo più fruirne per la cessazione del rapporto, alla relativa indennità sostitutiva. Ha richiamato l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione secondo cui i periodi di impossibilità della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore possono essere assimilati a periodi di lavoro effettivo ai fini delle ferie. Il Ministero ha sostenuto che le ferie non maturano in assenza di prestazione lavorativa e che l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 impedirebbe comunque la monetizzazione in caso di dimissioni volontarie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato la sospensione cautelare prevista dall'art. 9 d.P.R. n. 737/1981 come misura precauzionale e interinale, diretta a tutelare il buon andamento e il prestigio dell'Amministrazione, che non estingue il rapporto di impiego ma lo mantiene in forma quiescente. In caso di assoluzione con formula piena e conseguente revoca della sospensione, la restitutio in integrum impone la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici. Il Collegio ha rimeditato l'orientamento amministrativo tradizionale che escludeva le ferie dalla ricostruzione, ritenendo applicabili i principi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE elaborati dalla Corte di giustizia per la malattia e per il licenziamento illegittimo: l'impossibilità di lavorare determinata da una sospensione cautelare obbligatoria, quando il dipendente sia poi assolto, è imprevedibile e indipendente dalla sua volontà e consente di considerare virtualmente lavorato il periodo ai fini della maturazione delle ferie. Ha inoltre escluso che le dimissioni volontarie impediscano automaticamente la monetizzazione. L'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 deve essere interpretato conformemente al diritto dell'Unione e non può negare l'indennità quando il mancato godimento delle ferie dipenda da ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore. Il TAR ha quindi dichiarato il diritto alla maturazione e alla monetizzazione delle ferie annuali retribuite per il periodo di sospensione cautelare indicato nel dispositivo e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 737/1981

    La sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale è obbligatoria per l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza colto da ordine o mandato di cattura o che si trovi in stato di carcerazione preventiva.

    La sospensione cautelare è una misura precauzionale e interinale che mantiene il rapporto di impiego in forma quiescente; in caso di assoluzione con formula piena, il periodo deve essere oggetto di restitutio in integrum.

  • art. 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2003/88/CE

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane; il periodo minimo non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

    Il diritto alle ferie è un principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Periodi di impossibilità lavorativa per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore possono essere assimilati a lavoro effettivo ai fini della maturazione delle ferie; alla cessazione del rapporto spetta l'indennità sostitutiva se il mancato godimento non è imputabile al lavoratore.

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012

    Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle pubbliche amministrazioni sono obbligatoriamente fruiti ... e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

    Il divieto di monetizzazione deve essere interpretato conformemente all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e non opera quando il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà, anche se il rapporto è cessato per dimissioni.

  • art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite.

    Il diritto fondamentale alle ferie retribuite impedisce una normativa nazionale che escluda automaticamente l'indennità per ferie non godute quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio di un dipendente pubblico, disposta in pendenza di procedimento penale, è seguita da assoluzione con formula piena e dalla revoca retroattiva della sospensione, il periodo deve essere considerato virtualmente lavorato anche ai fini della maturazione delle ferie annuali retribuite, poiché l'impossibilità della prestazione è imprevedibile e indipendente dalla volontà del dipendente.
  • La restitutio in integrum conseguente all'assoluzione del dipendente pubblico sospeso cautelarmente comprende, in conformità all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, il riconoscimento delle ferie maturate durante il periodo di sospensione, nonostante l'assenza di prestazione lavorativa effettiva.
  • Il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 non può essere applicato quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per una causa indipendente dalla sua volontà; tale regola opera anche se il rapporto di pubblico impiego cessa per dimissioni volontarie.
  • Alla cessazione del rapporto, il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate durante una sospensione cautelare successivamente risultata ingiustificata, quando la sospensione abbia reso materialmente e giuridicamente impossibile la fruizione delle ferie prima del collocamento a riposo.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTrattamento economico e previdenzialeAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamento

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