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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22519/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso volto a dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa il 23/01/2023 e depositata oltre il termine, per mancata o illegittima notificazione dell'avviso di deposito all'imputato. Il ricorrente ha sostenuto che, alla luce del d.lgs. n.150/2022 e della nuova disciplina delle notificazioni, l'avviso avrebbe dovuto essere consegnato direttamente all'imputato secondo l'art.157 c.p.p. e non notificato al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4; altresì ha contestato la veridicità della relata di vana notifica nel domicilio dichiarato, producendo documentazione (certificato di residenza storico, comunicazioni all'INPS, precedenti notifiche) per dimostrare che il domicilio era ancora valido.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la verifica del giudice dell'esecuzione che ha constatato l'avvenuto tentativo vano di notificazione nel domicilio dichiarato dall'ufficiale giudiziario (nome non presente su campanelli e cassette postali; soggetto sconosciuto alle persone interpellate) e, perciò, la successiva notificazione all'avvocato difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. è risultata legittima. La Corte ha inoltre chiarito che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022 non era applicabile ratione temporis alla vicenda e ha richiamato la rilevanza probatoria della relata di notificazione: le attestazioni degli atti o dei fatti compiuti dall'ufficiale giudiziario godono di efficacia fidefaciente e la loro falsità può essere dimostrata solo con la querela di falso o denunciando il reato di cui all'art.479 c.p. Conseguentemente la formazione del titolo esecutivo è stata ritenuta regolare, è maturato il termine per impugnare e la sentenza è divenuta irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Disciplina la notificazione nel domicilio eletto o dichiarato e prevede, tra l'altro, la possibilità di notificare al difensore quando la notifica all'imputato nel domicilio è impossibile o vana; nel caso concreto il giudice ha ritenuto applicabile il comma 4 per l'accertata impossibilità di reperire l'imputato nel domicilio dichiarato

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Regola la notificazione personale (consegna dell'atto) e le nuove modalità introdotte dalla riforma; la Corte ha valutato che tale disciplina non era applicabile ratione temporis nella fattispecie in cui il contraddittorio e le fasi iniziali si erano svolte prima dell'entrata in vigore delle modifiche

  • art. 548, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di comunicare l'avviso di deposito della motivazione e di notificare l'avviso alle parti e al difensore; la correttezza della procedura di notificazione ex art.548 è stata oggetto del controllo del giudice dell'esecuzione

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Disciplina l'incidente di esecuzione e la competenza del giudice dell'esecuzione a verificare l'esistenza e la corretta formazione del titolo esecutivo; se sussistono carenze deve disporre la rinnovazione della notificazione

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione in termini per impugnare; la Corte ha distinto questa fattispecie dall'incidente di esecuzione previsto dall'art.670

  • d.lgs. 15 ottobre 2022, n.150 (art.10 e norme correlate)

    Ha innovato la disciplina delle notificazioni (introducendo modalità telematiche e nuove regole su domicilio e difensore); la Corte ha ritenuto che la riforma non fosse applicabile al caso per principio tempus regit actum

  • art. 479 cod. pen.

    Prevede il reato di false attestazioni o certificazioni da parte di pubblico ufficiale; la Corte ha affermato che la falsità della relata può essere provata solo dimostrando l'ipotesi di reato ex art.479

  • art. 168 cod. proc. pen. e riferimenti a art.176 cod. proc. pen. (storico)

    Richiamate nella discussione probatoria: la relazione di notificazione non ha più la stessa formula fidefaciente automatica prevista in testi storici, ma le attestazioni dell'ufficiale giudiziario su ciò che ha fatto o visto mantengono elevato valore probatorio, salvo prova contraria solo mediante le strade previste dalla legge

Massime di principio

  • Se la relata dell'ufficiale giudiziario attesta che il destinatario non è reperibile nel domicilio dichiarato (nome non presente su campanelli/cassette, soggetto sconosciuto ai vicini), la notificazione successiva al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. è legittima
  • Le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 si applicano solo se ricorrono i presupposti temporali; il principio tempus regit actum comporta che, se le fasi rilevanti si sono svolte prima dell'entrata in vigore, continua ad applicarsi la disciplina previgente
  • La relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario ha elevato valore probatorio per quanto attesta di aver compiuto o osservato direttamente; la contraddizione con documenti prodotti dalla parte non vale a escluderla salvo prova della falsità dell'atto (querela di falso o denunciato reato)
  • La semplice produzione di certificati anagrafici o dichiarazioni di terzi non è automaticamente sufficiente a ribaltare la risultanza di una relata che documenta un tentativo di notifica vano nell'immediato momento operativo
  • Per impugnare la formazione del titolo esecutivo per mancata notificazione dell'avviso di deposito occorre proporre incidente di esecuzione ex art.670 c.p.p.; la restituzione in termini ex art.175 ha presupposti diversi
  • La temporanea assenza o la difficoltà di individuazione del destinatario nel domicilio dichiarato possono giustificare la notificazione al difensore senza obbligo di ulteriori complesse ricerche, salvo che non emerga prova convincente del contrario
  • Chi intende contestare la veridicità della relata deve seguire le vie probatorie previste (querela di falso o denuncia per falsa attestazione); altrimenti il giudice è tenuto a dar rilievo all'attestazione dell'ufficiale

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