Cassazione Civile, Ordinanza n. 21909/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi d'impresa per gli anni 2008 e 2009, emersi da movimenti bancari dei conti della società, dei soci e di congiunti, nonché avvisi emessi verso il socio per i redditi di partecipazione. La CTR aveva rigettato l'appello dei contribuenti e, in parte, anche l'appello incidentale dell'Ufficio. In cassazione il ricorso era articolato in 10 motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato d'ufficio una questione pregiudiziale: la società era composta da due soci, ma uno di essi non aveva partecipato al giudizio di merito. Poiché gli accertamenti riguardavano IRAP e IVA e gli atti erano fondati su elementi comuni, la Corte ha ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, con nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti del socio pretermesso e riesamini la controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati esaminati perché superati dalla rilevata nullità processuale.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
"unicità dell'accertamento" e "automatica imputazione dei redditi a ciascun socio"
La norma è richiamata come base del meccanismo di trasparenza delle società di persone, che rende inscindibile l'accertamento tra società e soci ai fini delle imposte sui redditi.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma disciplina l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari quando vi sia litisconsorzio necessario; il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti è nullo.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato incidentalmente come norma sulla riunione dei giudizi, in rapporto alla possibilità di trattazione simultanea delle controversie connesse.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2
È evocato nel confronto con l'IVA per evidenziare che, nei casi in cui l'accertamento sia unico e fondato su elementi comuni, l'imponibile IVA non si sottrae al simultaneus processus.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a società di persone, l'accertamento del reddito sociale e la sua imputazione ai soci determinano un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali riferite a singoli soggetti.
- Se il giudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.
- Quando l'amministrazione emette un unico atto impositivo fondato su elementi comuni per imposte diverse, anche il profilo relativo all'IVA può restare inscindibilmente connesso alla posizione della società e dei soci, imponendo il simultaneus processus.
- L'omessa integrazione del contraddittorio assorbe l'esame dei motivi di ricorso, imponendo la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio con tutti i soggetti necessari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21769/2024 del 02/08/2024
- ordinanza_civile · 2 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21773/2024 del 02/08/2024
- ordinanza_civile · 2 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21775/2024 del 02/08/2024
- ordinanza_civile · 2 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21778/2024 del 02/08/2024
- ordinanza_civile · 2 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21781/2024 del 02/08/2024
- ordinanza_civile · 2 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21783/2024 del 02/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →