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Ordinanza

Ordinanza n. 2874/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di non ammissione dell’odierna ricorrente alla prosecuzione degli studi nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese, o in subordine in una delle Università indicate per l’anno accademico 2025/2026, comunicata con l’atto in allegato n. 1, a causa della esclusione dalla graduatoria nazionale pubblicata l’8 gennaio 2026, previa declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; - nonché, ove occorrer possa, di tutti gli atti e provvedimenti sia del MUR sia dell’Università dell’Insubria, presupposti, conseguenti o comunque connessi con il provvedimento richiamato sopra, e segnatamente, in parte qua: → della graduatoria unica pubblicata in data 8 gennaio 2026, nella parte in cui non risulta inclusa l’odierna ricorrente; → del d.m. (MUR) 30 maggio 2025 con il suo Allegato 2 nella parte in cui non prevedono per gli studenti candidati agli esami di profitto del semestre aperto per la prosecuzione degli studi nei corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026, e affetti da DSA, l’utilizzazione degli strumenti compensativi delle mappe concettuali; → del d.m. (MUR) 22 dicembre 2025, n. 1115, che definisce – in corso di esami e con le valutazioni/decisioni ancora aperte – le modalità di formazione e di definizione della selezione degli studenti ammessi al secondo semestre e alla prosecuzione degli studi con la graduatoria (di cui all’all. 2) per l’anno accademico 2025/2026, con la suddivisione in nove fasce di merito; nonché per la condanna delle Amministrazioni chiamate in giudizio al risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto allo studio e altresì alla lesione del diritto alla libera scelta educativa e formativa, nonché alla libertà di stabilimento; e altresì alla “perdita di un anno”, e ciò dal momento del verificarsi dell’illegittimo impedimento sino alla data di pronuncia della sentenza, rivalutando il credito risarcitorio al momento della pronuncia, oltre interessi fino al completo soddisfo, secondo la quantificazione che sarà definita in prosieguo del giudizio, ovvero secondo la determinazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27.3.2026: per l’annullamento dei seguenti atti: → lo sconosciuto atto/provvedimento che viene indicato nell’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato alla pag. 8 come “graduatoria definitiva di merito pubblicata il 28 gennaio 2026”; → l’atto/provvedimento denominato “scorrimento e assegnazione dei posti residui” di cui all’all. 5; → (ove possa occorrere) lo sconosciuto atto/provvedimento datato 28 gennaio 2026 relativo alle c.d. “Facoltà affini”, e ogni altro atto/provvedimento che possa attenere alla formazione della graduatoria dei candidati che hanno superato gli esami selettivi finali del “semestre” filtro per l’accesso ai CdL in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025/2026.

Giustizia amministrativa202602019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di ammissione alla prosecuzione degli studi nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con impugnazione della graduatoria nazionale e degli atti regolatori della selezione del semestre aperto, nonché degli atti successivi di graduatoria e assegnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, affetta da DSA, ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prosecuzione degli studi in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, derivante dalla sua esclusione dalla graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026. Ha contestato anche il decreto ministeriale del 30 maggio 2025 e il relativo Allegato 2, nella parte in cui non prevedono l'utilizzazione delle mappe concettuali quali strumenti compensativi durante gli esami di profitto del semestre aperto, nonché il decreto ministeriale del 22 dicembre 2025, n. 1115, relativo alla formazione della graduatoria e alla suddivisione in fasce di merito. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori atti relativi alla graduatoria definitiva di merito del 28 gennaio 2026, allo scorrimento e all'assegnazione dei posti residui e alle cosiddette facoltà affini. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per la lesione del diritto allo studio, della libertà di scelta educativa e formativa, della libertà di stabilimento e per la perdita di un anno. Nella presente fase la ricorrente ha tuttavia dichiarato il venir meno dell'urgenza cautelare, alla luce dell'esito dell'appello cautelare proposto contro la precedente ordinanza della Sezione n. 1652/2026, chiedendo la riunione della trattazione cautelare con quella del merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare così come formulata. Ha rilevato, innanzitutto, che la ricorrente aveva dichiarato cessata l'urgenza di ottenere una nuova misura cautelare. Ha inoltre precisato che la richiesta di "riunione" del procedimento cautelare con la trattazione del merito non costituisce un istituto previsto dal codice del processo amministrativo. La fissazione dell'udienza di merito contestualmente all'ordinanza cautelare presuppone invece la sussistenza dei presupposti cautelari stabiliti dall'art. 55 c.p.a.; su tali presupposti il Collegio ha rinviato integralmente a quanto già statuito nella precedente ordinanza n. 1652/2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché essa non ha comportato nuove difese dell'Amministrazione. L'ordinanza non ha definito il merito delle censure contro la non ammissione, la graduatoria o i decreti ministeriali, né la domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La fissazione della discussione del merito contestualmente alla fase cautelare presuppone la sussistenza dei presupposti previsti per la tutela cautelare; la mera richiesta di riunione tra cautelare e merito non è un istituto previsto dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • La richiesta di riunire il procedimento cautelare alla trattazione del merito non costituisce, di per sé, un istituto processuale previsto dal codice del processo amministrativo.
  • La fissazione dell'udienza di merito contestualmente alla decisione cautelare è subordinata alla sussistenza dei presupposti della tutela cautelare previsti dall'art. 55 c.p.a.
  • Quando il ricorrente dichiara il venir meno dell'urgenza cautelare, il giudice può rigettare l'istanza cautelare come formulata, senza esaminare nuovamente nel merito le censure rivolte contro gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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