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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23384/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura sanitaria privata, accreditata al servizio sanitario regionale, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo dovuto per prestazioni chemioterapiche rese in regime di day hospital nell'anno 2008, nonché per rimborsi relativi a emoderivati e farmaci antiblastici, con richiesta anche di interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002. L'amministrazione regionale propose opposizione deducendo il superamento del budget annuale e, in subordine, la subordinazione del pagamento ai controlli affidati all'azienda sanitaria provinciale. Il tribunale accolse l'opposizione solo in parte, revocando il decreto ma condannando al pagamento del residuo capitale e negando gli interessi moratori. In appello la struttura sanitaria vide respingere il gravame: la corte territoriale negò gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 ritenendo non provata la stipulazione di un contratto scritto ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, e dichiarò inammissibile la doglianza sugli interessi legali per mancata censura di una delle rationes decidendi. Nel ricorso per cassazione la struttura sanitaria dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il rigetto degli interessi moratori contrastasse con il giudicato interno formatosi sul rapporto principale, poiché la sentenza di primo grado aveva già riconosciuto il diritto al capitale e quindi l'esistenza del rapporto sinallagmatico; richiamò inoltre la natura di transazione commerciale del rapporto e la funzione dissuasiva della disciplina anti-ritardo. Con il secondo motivo denunciò la nullità della sentenza d'appello per avere dichiarato inammissibile la domanda subordinata di interessi al tasso legale, assumendo che tale domanda era stata effettivamente proposta nell'atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la decisione di merito avesse illegittimamente rimesso in discussione il fatto costitutivo del credito agli interessi, già coperto da giudicato interno per effetto della mancata impugnazione della statuizione di primo grado sul pagamento del capitale. La Corte ha chiarito che, pur essendo il credito agli interessi autonomo rispetto al capitale quanto a causa petendi e petitum, esso resta accessorio al rapporto principale quanto al momento genetico; pertanto, una volta coperta da giudicato l'esistenza e validità del rapporto da cui deriva l'obbligazione principale, non possono più essere contestati tali presupposti in sede di domanda sugli interessi. Ha inoltre richiamato il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, estendendosi anche ai presupposti logici necessari della decisione. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, artt. 1 e 2

    La disciplina sugli interessi moratori si applica al rapporto solo se ne ricorrono i presupposti; la Corte di merito aveva escluso l'applicabilità per mancanza di un contratto scritto, ma la Cassazione non affronta nel merito tale profilo perché risolve la controversia sul piano del giudicato interno.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude la contestazione dei presupposti logici e giuridici necessari della decisione passata in giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato per descrivere il contratto tra struttura accreditata e amministrazione sanitaria; la Corte d'appello aveva ritenuto che l'accordo di budget non fosse equiparabile a tale contratto.

  • art. 24, comma 10, L. Regione Sicilia 8 febbraio 2007, n. 2

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'assegnazione del budget per alcuni anni era avvenuta con provvedimenti regionali e non mediante accordi contrattuali.

  • direttiva 2000/35/CE

    Invocata dalla ricorrente come fonte eurounitaria di una disciplina dei ritardi di pagamento con funzione dissuasiva; la Corte non decide il motivo su tale base autonoma.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha già accertato l'esistenza e validità del rapporto principale da cui deriva il credito, tale giudicato si estende ai presupposti necessari della domanda accessoria di interessi, impedendo di rimettere in discussione il titolo del rapporto.
  • Il credito agli interessi è autonomo rispetto al capitale quanto a causa petendi e petitum, ma resta accessorio quanto al momento genetico: sorge solo dopo la nascita dell'obbligazione principale e ne segue le vicende estintive.
  • Il giudicato copre non solo quanto espressamente deciso, ma anche le questioni che costituiscono antecedenti logici indispensabili della decisione, ancorché non affrontate in modo esplicito.
  • In sede di impugnazione, se una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, la censura deve investire tutte le basi argomentative della pronuncia, altrimenti il motivo può risultare inammissibile o comunque non decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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