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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13999/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un lungo giudizio sul rapporto di lavoro tra una società radiotelevisiva e un lavoratore addetto a mansioni di natura intellettuale. In origine era stata accertata la nullità del termine apposto al contratto e la conversione del rapporto a tempo indeterminato; successivamente si era discusso delle conseguenze economiche della mancata utilizzazione della prestazione lavorativa e del preteso danno alla professionalità derivante dalla forzata inattività. In sede di rinvio, la corte territoriale ha riconosciuto al lavoratore il diritto all’inquadramento superiore e ha liquidato, oltre al credito retributivo per il periodo di mancata utilizzazione, anche un risarcimento per lesione della professionalità pari a un terzo delle somme dovute, estendendolo però anche a un arco temporale molto ampio, comprensivo in parte del periodo c.d. intermedio. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) motivazione solo apparente o incomprensibile sulla natura e sussistenza del danno alla professionalità e sulla presunzione del danno; (2) violazione dei principi sul danno non patrimoniale e dell’art. 2059 c.c., per avere la corte configurato un danno autonomo in re ipsa senza prova; (3) violazione dell’art. 32, commi 5 e 7, L. n. 183/2010 e del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione, per avere riconosciuto il danno professionale anche per il periodo intermedio, coperto dalla sola indennità forfetaria; (4) la medesima violazione di legge sotto diverso profilo; (5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, avendo riconosciuto il danno anche per un periodo non compreso nella domanda riassunta, che era limitata al periodo 16 marzo 1995-15 maggio 1998.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della corte di rinvio non fosse apparente e che la valutazione del danno alla professionalità non integrasse, per quanto argomentato, una violazione delle norme invocate. Ha invece accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo, rilevando che il giudice di rinvio aveva erroneamente incluso nel risarcimento anche il periodo compreso tra febbraio 1990 e il 20 aprile 1995, in parte coincidente con il periodo intermedio per il quale opera la disciplina speciale dell’art. 32 L. n. 183/2010, e comunque oltre i limiti della domanda come riassunta, configurando anche ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito espungendo dal risarcimento del danno alla professionalità la parte relativa al periodo febbraio 1990-20 aprile 1995, confermando il resto delle statuizioni, comprese quelle sulle spese dei precedenti gradi e del rinvio; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro sulla necessità di una motivazione intelligibile della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Usato per censurare e poi scrutinare la pretesa motivazione apparente della sentenza di rinvio.

  • art. 2059 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per negare l’autonoma configurabilità del danno non patrimoniale alla professionalità in assenza di specifica prova del pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova sul pregiudizio lamentato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’utilizzo di fatti ritenuti presunti senza adeguato supporto probatorio.

  • art. 32, commi 5 e 7, L. n. 183/2010

    Interpretato come disciplina speciale che copre con un’indennità forfetaria il solo periodo intermedio, dalla scadenza del termine illegittimo fino alla sentenza che accerta la nullità e converte il rapporto, non il periodo successivo.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vincolo del principio di diritto e ai poteri della Corte di cassazione in sede di rinvio e decisione nel merito.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i poteri del giudice di rinvio rispetto alla domanda e al dictum rescindente.

  • art. 112 c.p.c.

    Applicato per affermare il vizio di extrapetizione, poiché il giudice di rinvio ha liquidato il danno oltre i limiti della domanda riassunta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riconoscere voci di danno o periodi risarcitori incompatibili con il dictum rescindente.
  • La disciplina speciale dell’art. 32 L. n. 183/2010, nei casi di conversione del contratto a termine, opera come indennità forfetaria per il solo periodo intermedio tra la scadenza del termine illegittimo e la sentenza che accerta la nullità e converte il rapporto; non può essere estesa oltre tale limite.
  • Il giudice di merito può valorizzare, ai fini della liquidazione equitativa del danno alla professionalità, elementi indiziari quali la natura intellettuale delle mansioni e l’idoneità della retribuzione a fungere da indice dell’impoverimento professionale, purché il ragionamento sia intellegibile e coerente.
  • La liquidazione del danno deve restare nei limiti della domanda effettivamente riproposta in riassunzione: il riconoscimento di un periodo risarcitorio più ampio integra ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la sinteticità o l’uso di espressioni generali se il ragionamento decisorio è comunque percepibile dal contesto della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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