Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21424/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per peculato continuato: il ricorrente censura (1) la revoca dell'assunzione della testimonianza di Antonello Provenzano ritenuta necessaria, (2) l'inversione dell'onere della prova e la mancata considerazione che la documentazione contabile era stata sequestrata, (3) la errata qualificazione giuridica dei fatti come peculato anziché abuso d'ufficio e (4) la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca dell'esame del teste Provenzano perché non terzo e potenzialmente interessato; ha confermato la valutazione di merito per cui la gestione caotica del conto, l'uso massiccio di contante e l'assenza di giustificativi, unitamente ad elementi indiziari e testimonianze, giustificano la condanna per peculato senza indebita inversione dell'onere della prova; ha escluso che i fatti debbano essere qualificati come abuso d'ufficio; ha rigettato l'istanza sulle attenuanti generiche. Tuttavia ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca per equivalente perché, ai fatti (2009-2010), la normativa non consentiva la confisca per equivalente del profitto del reato, essendo il rimedio stato introdotto successivamente (L. n. 190/2012). Il ricorrente è condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai vizi di motivazione e alla regolarità dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto corretta la spiegazione della revoca della prova testimoniale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla valutazione della revoca dell'assunzione della prova; la Corte ha ritenuto la scelta motivata e non contraddittoria.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo e all'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del diritto al giusto processo.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    Richiamato in relazione al principio di responsabilità penale personale e alla conformità del processo; la Corte non ha rilevato violazioni tali da incidere sulla decisione.

  • Legge 17 luglio 1890 n. 6972 ("Crispi")

    Normativa storica applicabile alle IPAB siciliane; la Corte osserva che, nonostante la vetustà della disciplina, i principi costituzionali sulla spesa pubblica impongono obblighi di documentazione e trasparenza nella gestione.

  • Legge regionale Sicilia 9 maggio 1986 n. 22

    Richiamata quale disciplina regionale ancora vigente per le IPAB; non esime il tesoriere dall'obbligo di giustificare spese e rendicontare secondo i principi della contabilità pubblica.

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte conferma la qualificazione dei fatti come peculato: appropriazione di somme destinate all'ente per finalità esclusivamente private, in presenza di assenza/inidoneità di giustificativi.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Citando l'incensuratezza, la Corte ricorda che l'art. 62-bis limita l'effetto dell'assenza di precedenti; tale circostanza non ha prevalso sulle gravi modalità della condotta.

  • Principi costituzionali in materia di spesa pubblica

    artt. 81, 97, 100, 103 Cost.

    Richiamati per fondare l'obbligo, anche in assenza di normativa speciale, di documentare e giustificare la spesa pubblica in modo da verificarne la destinazione e la correttezza.

  • D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207

    Men­zionato per spiegare che le IPAB siciliane non applicano tale decreto e restano regolate dalla legge Crispi e dalla normativa regionale, ma ciò non assolve dall'obbligo di trasparenza.

  • art. 322-ter cod. pen. (confisca)

    Riferito in ordine alla confisca: la Corte ha ritenuto ammissibile la confisca diretta del denaro, ma ha annullato la confisca per equivalente perché, all'epoca dei fatti, la disciplina non prevedeva la confisca del "profitto" introdotta successivamente.

  • Legge 6 novembre 2012 n. 190

    Introdusse nozione di "profitto" e possibilità di confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto che tale strumento non potesse essere applicato retroattivamente ai fatti del 2009-2010.

  • art. 200 cod. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla retroattività delle sanzioni: il principio generale impedisce l'applicazione retroattiva di disposizioni aggravanti o nuove misure sanzionatorie.

Massime di principio

  • La carenza di documentazione contabile e una gestione caotica e spregiudicata dei fondi pubblici, unitamente a uso sistematico di contante e alla mancata consegna del controllo del conto, possono valere come elemento probatorio idoneo a fondare una condanna per peculato anche in assenza di un documento esplicito per ogni spesa.
  • L'onere di provare che le somme sono state spese per finalità istituzionali grava sulla difesa se l'amministrazione dei fondi è gestita in modo tale da impedire il collegamento tra uscite e funzioni dell'ente; non si tratta di una automatica inversione dell'onere, ma di una valutazione complessiva delle prove e degli indizi.
  • La distinzione tra peculato e abuso d'ufficio dipende dalla destinazione effettiva del denaro: se l'impiego risulta esclusivamente privato integra peculato; se, invece, l'atto, seppur irregolare, è funzionale a interessi pubblici obiettivamente riscontrabili si può configurare abuso d'ufficio.
  • Il giudice può revocare l'ammissione di una prova testimoniale precedentemente disposta quando emergano elementi di interesse o di parzialità del teste che ne compromettano l'utilità o l'imparzialità; tale decisione deve essere motivata in modo congruo.
  • Le attenuanti generiche non sono automatiche: l'assenza di precedenti non basta se la condotta è caratterizzata da particolare disordine, slealtà o danno all'ente.
  • La confisca per equivalente non può essere applicata retroattivamente quando, al tempo del fatto, la normativa non la prevedeva; se la confisca diretta non è possibile, la parte relativa alla confisca per equivalente può essere annullata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.