Cassazione Penale, Sentenza n. 21424/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per peculato continuato: il ricorrente censura (1) la revoca dell'assunzione della testimonianza di Antonello Provenzano ritenuta necessaria, (2) l'inversione dell'onere della prova e la mancata considerazione che la documentazione contabile era stata sequestrata, (3) la errata qualificazione giuridica dei fatti come peculato anziché abuso d'ufficio e (4) la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca dell'esame del teste Provenzano perché non terzo e potenzialmente interessato; ha confermato la valutazione di merito per cui la gestione caotica del conto, l'uso massiccio di contante e l'assenza di giustificativi, unitamente ad elementi indiziari e testimonianze, giustificano la condanna per peculato senza indebita inversione dell'onere della prova; ha escluso che i fatti debbano essere qualificati come abuso d'ufficio; ha rigettato l'istanza sulle attenuanti generiche. Tuttavia ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca per equivalente perché, ai fatti (2009-2010), la normativa non consentiva la confisca per equivalente del profitto del reato, essendo il rimedio stato introdotto successivamente (L. n. 190/2012). Il ricorrente è condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai vizi di motivazione e alla regolarità dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto corretta la spiegazione della revoca della prova testimoniale.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla valutazione della revoca dell'assunzione della prova; la Corte ha ritenuto la scelta motivata e non contraddittoria.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo e all'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del diritto al giusto processo.
art. 27, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione al principio di responsabilità penale personale e alla conformità del processo; la Corte non ha rilevato violazioni tali da incidere sulla decisione.
Legge 17 luglio 1890 n. 6972 ("Crispi")
Normativa storica applicabile alle IPAB siciliane; la Corte osserva che, nonostante la vetustà della disciplina, i principi costituzionali sulla spesa pubblica impongono obblighi di documentazione e trasparenza nella gestione.
Legge regionale Sicilia 9 maggio 1986 n. 22
Richiamata quale disciplina regionale ancora vigente per le IPAB; non esime il tesoriere dall'obbligo di giustificare spese e rendicontare secondo i principi della contabilità pubblica.
art. 314 cod. pen. (peculato)
La Corte conferma la qualificazione dei fatti come peculato: appropriazione di somme destinate all'ente per finalità esclusivamente private, in presenza di assenza/inidoneità di giustificativi.
art. 62-bis cod. pen.
Citando l'incensuratezza, la Corte ricorda che l'art. 62-bis limita l'effetto dell'assenza di precedenti; tale circostanza non ha prevalso sulle gravi modalità della condotta.
Principi costituzionali in materia di spesa pubblica
artt. 81, 97, 100, 103 Cost.
Richiamati per fondare l'obbligo, anche in assenza di normativa speciale, di documentare e giustificare la spesa pubblica in modo da verificarne la destinazione e la correttezza.
D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207
Menzionato per spiegare che le IPAB siciliane non applicano tale decreto e restano regolate dalla legge Crispi e dalla normativa regionale, ma ciò non assolve dall'obbligo di trasparenza.
art. 322-ter cod. pen. (confisca)
Riferito in ordine alla confisca: la Corte ha ritenuto ammissibile la confisca diretta del denaro, ma ha annullato la confisca per equivalente perché, all'epoca dei fatti, la disciplina non prevedeva la confisca del "profitto" introdotta successivamente.
Legge 6 novembre 2012 n. 190
Introdusse nozione di "profitto" e possibilità di confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto che tale strumento non potesse essere applicato retroattivamente ai fatti del 2009-2010.
art. 200 cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla retroattività delle sanzioni: il principio generale impedisce l'applicazione retroattiva di disposizioni aggravanti o nuove misure sanzionatorie.
Massime di principio
- La carenza di documentazione contabile e una gestione caotica e spregiudicata dei fondi pubblici, unitamente a uso sistematico di contante e alla mancata consegna del controllo del conto, possono valere come elemento probatorio idoneo a fondare una condanna per peculato anche in assenza di un documento esplicito per ogni spesa.
- L'onere di provare che le somme sono state spese per finalità istituzionali grava sulla difesa se l'amministrazione dei fondi è gestita in modo tale da impedire il collegamento tra uscite e funzioni dell'ente; non si tratta di una automatica inversione dell'onere, ma di una valutazione complessiva delle prove e degli indizi.
- La distinzione tra peculato e abuso d'ufficio dipende dalla destinazione effettiva del denaro: se l'impiego risulta esclusivamente privato integra peculato; se, invece, l'atto, seppur irregolare, è funzionale a interessi pubblici obiettivamente riscontrabili si può configurare abuso d'ufficio.
- Il giudice può revocare l'ammissione di una prova testimoniale precedentemente disposta quando emergano elementi di interesse o di parzialità del teste che ne compromettano l'utilità o l'imparzialità; tale decisione deve essere motivata in modo congruo.
- Le attenuanti generiche non sono automatiche: l'assenza di precedenti non basta se la condotta è caratterizzata da particolare disordine, slealtà o danno all'ente.
- La confisca per equivalente non può essere applicata retroattivamente quando, al tempo del fatto, la normativa non la prevedeva; se la confisca diretta non è possibile, la parte relativa alla confisca per equivalente può essere annullata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21254/2022 del 01/06/2022
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21257/2022 del 01/06/2022
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21258/2022 del 01/06/2022
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21259/2022 del 01/06/2022
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21260/2022 del 01/06/2022
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21261/2022 del 01/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →