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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento della Convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l.

Giustizia amministrativa202200162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Convenzione del 14 gennaio 2022 per la progettazione definitiva e l'esecuzione della soluzione progettuale Gavardo-Montichiari

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la convenzione deducendo: illegittimità derivata dai vizi già contestati in un precedente ricorso contro gli atti pregressi; sviamento di potere, perché il Prefetto avrebbe sottoscritto la convenzione quale legale rappresentante della Prefettura anziché nella qualità di Commissario straordinario; carenza di motivazione della decisione di sottoscrivere la convenzione; difetto di autorizzazione dell'Ufficio d'Ambito da parte della Provincia e contrasto con l'indirizzo espresso dal Consiglio provinciale; mancata autorizzazione formale degli organi societari di Acque Bresciane; violazione dell'art. 15 l. 241/1990, poiché la convenzione non avrebbe disciplinato attività di comune interesse svolte in collaborazione, ma avrebbe attribuito al gestore una funzione ancillare rispetto al Commissario; illegittimità della clausola risolutiva espressa collegata alla perdita della natura di organismo in house, ritenuta meramente potestativa e potenzialmente pregiudizievole per la sollecita realizzazione dell'opera. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l'inammissibilità per carenza di interesse, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La controversia riguarda la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, con sostituzione della condotta sublacuale esistente, diverso tracciato, nuova localizzazione degli impianti e recapito finale delle acque depurate nel Fiume Chiese anziché nel Lago di Garda. Tali interventi incidono in modo immediato e diretto sul regime, sul deflusso, sugli utilizzi e sulla destinazione finale delle acque pubbliche. Il Collegio ha qualificato le acque reflue trattate nell'ambito del servizio idrico integrato come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale e ha ritenuto che la finalità sostanziale degli atti impugnati fosse la realizzazione di un'opera di regimazione e gestione delle acque pubbliche, nonostante le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative. La presenza di una convenzione tra amministrazioni e privati non altera il riparto di giurisdizione quando l'atto incide direttamente sull'uso delle acque pubbliche. Sono state assorbite tutte le ulteriori questioni processuali e di merito, compresa l'istanza di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti. Il processo può essere riproposto davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini e nelle forme di rito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933

    Devolve al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie relative ad atti amministrativi in materia di acque pubbliche che incidano in modo immediato e diretto sul regime delle acque, sul relativo demanio o sulla realizzazione, sospensione, eliminazione e localizzazione di opere idrauliche.

  • art. 15 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente con riferimento alla natura e all'oggetto della convenzione; la questione è rimasta assorbita a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 14, comma 3, l. 241/1990

    Richiamato per la conferenza dei servizi preliminare; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 24, comma 2, Regolamento Regione Lombardia 29 marzo 2019, n. 6

    Richiamato per la conferenza dei servizi preliminare relativa al progetto di collettamento e depurazione; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva dell'Amministrazione; non incide direttamente sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per ogni controversia relativa ad atti amministrativi, anche adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque, quando tali atti incidano in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche o sulla struttura, consistenza, localizzazione e realizzazione di opere idrauliche.
  • Il discrimine per il riparto di giurisdizione è costituito dall'incidenza diretta del provvedimento sul governo e sull'utilizzazione delle acque pubbliche, non dalla qualificazione formale dell'autorità emanante, dalla natura dell'atto o dalla presenza di effetti urbanistici, ambientali ed espropriativi strumentali.
  • La realizzazione di un sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, comprensivo della sostituzione di una condotta, della modifica del tracciato, della localizzazione degli impianti e della variazione del bacino di recapito finale, incide direttamente sulla regimazione, sul deflusso, sugli usi e sulla destinazione delle acque pubbliche e rientra quindi nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
  • Le acque reflue trattate nell'ambito del servizio idrico integrato possono rilevare come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale; la nozione rilevante ai fini della giurisdizione comprende anche le attività di fognatura e depurazione e non si limita alle acque sorgive, fluenti o lacuali nella loro accezione tradizionale.
  • La stipulazione di una convenzione tra amministrazioni, o tra un'amministrazione e un soggetto privato, non esclude la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l'accordo costituisca lo strumento per un intervento che incide direttamente sull'uso delle acque pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoAcque e demanio idricoServizio idrico integrato
RamiProcesso amministrativoAmbienteServizi pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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