Sentenza n. 16625/2026 - Roma, Sezione 2
per accertare e dichiarare la piena legittimazione attiva di Club House S.r.l. a richiedere il risarcimento dei danni oggetto del presente giudizio, quale cessionaria dei diritti e delle pretese di D.T.V. di Della Torre & Veneziano S.r.l. - in liquidazione; l'illegittimità della determinazione dirigenziale R.U. 3974 del 14 ottobre 2019 della Città Metropolitana di Roma Capitale, già annullata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 6133 del 9 luglio 2024, e la conseguente responsabilità delle Amministrazioni resistenti per i danni cagionati a D.T.V. di Della Torre & Veneziano S.r.l. - in liquidazione, e per essa all'odierna ricorrente Club House S.r.l, e per l'effetto, condannare la Città Metropolitana di Roma Capitale, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e la Regione Lazio, in solido tra loro o ciascuna per quanto di rispettiva competenza e responsabilità da accertarsi in corso di causa, al pagamento in favore di Club House S.r.l. della somma che sarà determinata in corso di causa, ovvero che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) subiti, come specificati in narrativa e meglio quantificabili anche a mezzo di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio; condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno in cui si sono verificati i singoli pregiudizi (o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale) sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di rinnovo dell'autorizzazione ambientale adottato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale il 14 ottobre 2019, già annullato dal Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, cessionaria pro soluto dal dicembre 2024 dei diritti e delle pretese della società cedente in liquidazione, ha chiesto l'accertamento della propria legittimazione e della responsabilità delle tre amministrazioni per i danni patrimoniali asseritamente causati dal diniego di rinnovo dell'autorizzazione ambientale del 14 ottobre 2019, oltre a interessi e rivalutazione. Ha domandato la liquidazione dei danni, già quantificati dalla cedente in appello in euro 966.670,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità per violazione del ne bis in idem e hanno contestato nel merito la pretesa. La ricorrente riproponeva la domanda risarcitoria già avanzata dalla cedente nel giudizio concluso con la sentenza del TAR Lazio n. 8415/2020 e con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6133/2024; quest'ultima aveva annullato il diniego in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 2/2024, ma non aveva riconosciuto il risarcimento. In via subordinata, la controversia riguardava la prova del nesso causale tra l'azione amministrativa e i danni, anche alla luce del fatto che la procedura di licenziamento collettivo dei 32 dipendenti era stata avviata nel dicembre 2018 e quella di scioglimento e liquidazione il 10 luglio 2019, prima del diniego.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la cessionaria ha riproposto la stessa domanda risarcitoria già introdotta dalla cedente e definita nei due precedenti gradi di giudizio senza riconoscimento del danno. L'omessa pronuncia espressa del Consiglio di Stato sulla pretesa risarcitoria non equivale né al suo accoglimento implicito né a una rimessione in termini per introdurre una nuova azione; il giudicato formatosi sulla domanda impedisce di riproporla, anche da parte dell'avente causa. Il TAR ha inoltre respinto la domanda nel merito per mancata prova del nesso causale. I licenziamenti e l'avvio della liquidazione precedevano il diniego; inoltre, il suo annullamento era dipeso dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva della competenza, mentre le amministrazioni avevano applicato in buona fede la normativa allora vigente. Non era possibile stabilire quale sarebbe stato l'esito di un provvedimento adottato dall'autorità competente, né il giudice poteva pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell'art. 34 c.p.a.; il giudizio prognostico era comunque sfavorevole alla ricorrente, tenuto conto della verificazione e della rilevanza della difesa idraulica di Roma. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 2.000,00, oltre accessori di legge, a ciascuna delle tre amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
Il giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria vincola anche gli aventi causa della parte che l'ha proposta e impedisce la riproposizione della stessa pretesa.
art. 324 c.p.c.
S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395
La pretesa già definita con sentenze non più impugnabili è coperta dal giudicato e non può essere nuovamente proposta.
art. 34 c.p.a.
In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Il giudice non può sostituirsi all'amministrazione formulando una pronuncia sul contenuto di un potere amministrativo non ancora esercitato; tale limite rileva anche nel giudizio prognostico relativo alla domanda risarcitoria.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria già proposta e definita con sentenza passata in giudicato non può essere riproposta dall'avente causa del titolare del credito; l'omessa pronuncia espressa sulla domanda in un successivo grado di giudizio non vale, di per sé, né come accoglimento implicito né come rimessione in termini per instaurare un nuovo giudizio avente il medesimo oggetto.
- L'annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il riconoscimento del risarcimento: il danneggiato deve provare il nesso causale tra la condotta amministrativa e il pregiudizio lamentato.
- Quando l'annullamento dipende dalla sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità della norma attributiva del potere, e non da un accertamento circa il contenuto sostanziale del provvedimento, la responsabilità risarcitoria richiede comunque la prova che, senza l'illegittimità, il danno sarebbe stato evitato; il giudice non può presumere quale sarebbe stato l'esito dell'esercizio di un potere amministrativo mai esercitato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →