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Sentenza

Sentenza n. 4588/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto della Questura di Napoli n.51 del 26.01.2026, comunicato con nota del 06.05.2026, osteso a seguito di accesso agli atti del 30.04.2026, di respingimento dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro, nonché d’ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.

Giustizia amministrativa202604190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale espulsione dal territorio nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato rilasciato sulla base di un nulla osta, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e presentato domanda di permesso di soggiorno. La Questura ha respinto l'istanza ritenendo strumentale il contratto di soggiorno, sulla base della tardiva comunicazione UNILAV da parte del datore di lavoro e dell'assenza di versamenti contributivi INPS. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3, 6 e 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata valutazione delle osservazioni procedimentali; violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 per omessa considerazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati prima del diniego; difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché le irregolarità erano imputabili esclusivamente al datore di lavoro; mancata valutazione della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998; travisamento dei fatti e irragionevolezza nella qualificazione della condotta come strumentale; violazione dell'art. 8 CEDU per l'incidenza sproporzionata dell'espulsione sulla vita privata e familiare. Il ricorrente ha documentato, prima dell'adozione del diniego, ulteriori rapporti di lavoro e ha segnalato la presenza in Italia della madre titolare di permesso di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. In primo luogo, ha ritenuto illegittimo imputare al lavoratore la tardiva trasmissione della UNILAV e l'omesso versamento dei contributi INPS, trattandosi di obblighi gravanti esclusivamente sul datore di lavoro; il lavoratore straniero, in posizione di debolezza contrattuale, non dispone di poteri di impulso o di coazione rispetto a tali adempimenti. La cessazione del primo rapporto per dimissioni volontarie, inoltre, confermava l'effettiva esistenza del rapporto lavorativo. In secondo luogo, la Questura avrebbe dovuto applicare l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, valutando i nuovi elementi favorevoli sopravvenuti e portati a conoscenza dell'Amministrazione prima dell'adozione del diniego, tra cui i successivi rapporti di lavoro documentati con comunicazioni UNILAV e certificazioni reddituali. Il provvedimento non spiegava perché tali elementi non fossero idonei a fondare il rilascio del titolo o almeno a giustificare la valutazione di un permesso per attesa occupazione. In terzo luogo, è stata ravvisata la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento finale non si confrontava effettivamente con le osservazioni presentate dal ricorrente e con la documentazione prodotta, limitandosi a riproporre le ragioni ostative. Il Collegio ha inoltre ritenuto sproporzionata l'espulsione, considerato l'inserimento lavorativo documentato, il radicamento familiare e l'imputabilità delle irregolarità al solo datore di lavoro. Ha imposto una rinnovata istruttoria sulla situazione lavorativa attuale, sull'inserimento sociale e sulle sopravvenienze favorevoli, valutando anche il permesso per attesa occupazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, ricorrendone i presupposti in camera di consiglio.

  • art. 9-bis d.l. 510/1996, convertito dalla l. 608/1996

    La comunicazione obbligatoria di assunzione grava sul datore di lavoro e non può essere imputata al lavoratore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    «quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato», salvo il caso in cui «siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio»

    Impone all'Amministrazione di valutare, al momento dell'adozione del provvedimento, gli elementi favorevoli sopravvenuti e portati a sua conoscenza prima del diniego.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Rileva quale base normativa per la valutazione del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto attiva un obbligo di confronto effettivo con le osservazioni dell'interessato.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve dare conto delle ragioni per cui gli elementi e le osservazioni presentati dall'interessato non sono stati ritenuti idonei a modificare l'esito del procedimento.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

  • art. 8 CEDU

    Richiede una valutazione proporzionata dell'incidenza dell'espulsione sulla vita privata e familiare dello straniero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, la tardiva comunicazione obbligatoria di assunzione e l'omesso versamento dei contributi previdenziali, se imputabili esclusivamente al datore di lavoro, non possono essere automaticamente poste a carico del lavoratore straniero né utilizzate, senza ulteriori accertamenti, come prova della strumentalità del rapporto di lavoro.
  • Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l'Amministrazione deve valutare i nuovi elementi favorevoli sopravvenuti e portati a sua conoscenza prima dell'adozione del diniego, inclusi successivi rapporti di lavoro effettivi e documentati.
  • La presentazione di osservazioni in risposta al preavviso di rigetto impone all'Amministrazione di confrontarsi motivatamente con il loro contenuto e con la documentazione allegata; è illegittima una motivazione meramente tautologica che si limiti a reiterare le ragioni ostative già comunicate.
  • Prima di negare il titolo di soggiorno e disporre l'espulsione, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria attuale e completa sulla situazione lavorativa dello straniero, valutando anche la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione quando ne ricorrano i presupposti.
  • La legittimità del diniego e dell'espulsione richiede una valutazione proporzionata dell'inserimento lavorativo e sociale dello straniero e dei suoi legami familiari, nonché dell'effettiva imputabilità delle irregolarità accertate.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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