Sentenza n. 5613/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. IV, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 11.898,74, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria eccedente gli interessi fino al soddisfo. Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla base della documentazione prodotta dal Ministero, in particolare di una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale. In appello, la ricorrente ha dedotto che le somme oggetto della condanna non erano mai state pagate. Ha evidenziato che la documentazione richiamata dal TAR riguardava soltanto l’autorizzazione al pagamento delle spese legali, per euro 1.962,18, e la ricostruzione della carriera scolastica, senza attestare il pagamento della sorte capitale e degli accessori dovuti in base al giudicato civile. Ha inoltre chiesto il riconoscimento del danno da ritardo e l’applicazione di astreintes.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, rilevando che la somma di euro 11.898,74, oltre agli accessori, non risultava versata e che non vi era in atti alcuna prova dell’integrale adempimento del giudicato. Ha ritenuto erronea la lettura della documentazione posta a fondamento della dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché essa attestava soltanto il pagamento delle spese legali e la ricostruzione della carriera, non il pagamento della sorte capitale. Ha quindi accolto il ricorso in ottemperanza e ordinato al Ministero di dare pronta e completa esecuzione alla sentenza civile. È stato assegnato il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per depositare una relazione attestante l’integrale adempimento. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario dell’Ufficio territoriale del Governo da lui designato, con incarico di provvedere entro ulteriori trenta giorni, a nome e spese dell’amministrazione. Sono state invece respinte, allo stato, la domanda di risarcimento del danno da ritardo, per mancanza di prova del danno da maggior ritardo, e le richieste di astreintes, salva ogni futura decisione in caso di perdurante inadempienza. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando risulti provato l’integrale adempimento del giudicato; il pagamento delle sole spese legali o l’adozione di atti diversi da quelli necessari a soddisfare la sorte capitale e i relativi accessori non determinano il venir meno dell’interesse all’esecuzione.
- Quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto pagamento dell’importo stabilito dal giudicato e la documentazione prodotta riguardi soltanto adempimenti parziali o diversi, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale dell’obbligo, indicando un termine per l’adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per assicurare l’esecuzione del giudicato in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione; il commissario opera in nome e a spese dell’amministrazione inadempiente.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo non può essere accolta in assenza di prova concreta del danno ulteriore causato dal ritardo nel pagamento, distinta dalla mera persistenza dell’inadempimento.
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