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Sentenza

Sentenza n. 1364/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari: - del provvedimento del Comune di Torre del Greco prot. n. 24777/2024 del 24 maggio 2024, avente a oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/01 con prot. SUE n. 0049768 del 31.05.2023, per l’esecuzione di intervento di manutenzione straordinaria, per la ristrutturazione ed adeguamento funzionale, ai corpi di fabbrica della clinica veterinaria comprensivi di interventi locali strutturali per la realizzazione di cerchiature metalliche, il tutto sito alla Via Calastro n. 10, censito nel NCEU al foglio 11 p.lla 674. Annullamento in autotutela, ai sensi degli dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. con conseguente proposta della Conferenza dei Servizi ex art. 14 della medesima legge”; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, se e in quanto lesivo dei diritti e interessi della ricorrente, tra cui la relativa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3702/2024 del 24 gennaio 2024;

Giustizia amministrativa202403582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della SCIA edilizia relativa a lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di una clinica veterinaria, con proposta di conferenza di servizi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

La controversia

L’ASL ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, a distanza di quasi un anno dalla presentazione della SCIA edilizia, ne ha disposto l’annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 19, commi 3 e 6-bis, e 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il Comune non avesse individuato un interesse pubblico concreto, attuale e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità urbanistico-edilizia, né avesse effettuato una comparazione tra l’interesse pubblico e quello del destinatario della SCIA. Ha inoltre contestato la sussistenza di illegittimità rilevanti ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. Il Comune aveva fondato l’intervento sulla mancanza di titoli edilizi e planimetrie catastali di primo impianto, sulle difformità tra lo stato dei luoghi e il progetto del macello comunale risalente agli anni Trenta e sull’asserito mutamento di destinazione d’uso non autorizzato. La ricorrente ha dedotto, invece, che l’immobile fosse di remota costruzione, che la sua consistenza originaria risultasse ricostruibile mediante documentazione storica, aerofotogrammetrica e catastale, e che l’utilizzo per finalità veterinarie fosse riconducibile alla medesima destinazione sanitaria, anche alla luce del trasferimento patrimoniale disposto ai sensi dell’art. 26 l.r. Campania n. 32/1994.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale. Ha rilevato che, decorso il termine ordinario previsto dall’art. 19 l. 241/1990 per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA edilizia, l’amministrazione può intervenire solo alle condizioni dell’art. 21-nonies. L’annullamento d’ufficio richiede quindi, oltre all’originaria illegittimità, un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, diverso dal mero ripristino della legalità violata, nonché la considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Il Comune si era limitato a richiamare in termini generali la tutela dell’ordinato sviluppo urbanistico, la salvaguardia della legalità e il buon andamento, senza esplicitare una specifica ragione attuale di interesse pubblico né ponderare adeguatamente la posizione dell’ASL, che gestisce un servizio di pubblica utilità. Il Collegio ha inoltre ravvisato difetto di istruttoria e di motivazione con riguardo alle contestate irregolarità urbanistico-edilizie: gli elementi acquisiti consentivano di prospettare la remota preesistenza dell’immobile, la possibile corrispondenza tra lo stato attuale e quello originario e la riconducibilità delle diverse utilizzazioni — macello, canile sanitario e clinica veterinaria — alla categoria dei beni destinati all’erogazione di servizi sanitari. Tali rilievi hanno confermato l’insufficienza dell’istruttoria comunale, senza che il TAR abbia definito in via definitiva la legittimità urbanistica dell’intervento. Le spese sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter l. 241/1990

    “Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies”

    Per la SCIA edilizia il termine ordinario per l’esercizio dei poteri inibitori è ridotto a trenta giorni; decorso tale termine, l’amministrazione può intervenire soltanto ricorrendo le condizioni dell’annullamento d’ufficio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    “Il provvedimento amministrativo illegittimo [...] può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole [...] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”

    L’annullamento d’ufficio richiede l’originaria illegittimità dell’atto, un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, diverso dal mero ripristino della legalità, e una ponderazione degli interessi coinvolti.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    “per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza”

    Costituisce il parametro dell’illegittimità originaria necessario per l’esercizio dell’autotutela, al netto delle ipotesi di vizi formali non invalidanti richiamate dalla disposizione.

  • art. 14 l. 241/1990

    Il Comune ha proposto l’indizione di una conferenza di servizi quale conseguenza dell’annullamento della SCIA; tale proposta non è stata ritenuta idonea a colmare i presupposti mancanti dell’autotutela.

  • art. 26 l.r. Campania n. 32/1994

    “Tutti i beni mobili, immobili [...] che [...] facevano parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., sono trasferiti al patrimonio delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”

    La disposizione è stata valorizzata per ricostruire il trasferimento del bene dal Comune all’ASL e la sua destinazione all’erogazione di servizi sanitari.

Massime di principio

  • Decorso il termine previsto dall’art. 19 l. 241/1990 per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA edilizia, l’amministrazione può adottare misure di ritiro soltanto alle condizioni dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • L’annullamento d’ufficio di una SCIA non può essere motivato dal solo richiamo alla necessità di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia o di tutelare genericamente l’ordinato sviluppo del territorio; occorre indicare un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, ulteriore rispetto alla legalità violata.
  • L’esercizio dell’autotutela richiede una motivazione, anche sintetica ma effettiva, sulla ponderazione tra l’interesse pubblico alla rimozione e gli interessi del destinatario e degli eventuali controinteressati, soprattutto quando l’attività incide sull’erogazione di un servizio di pubblica utilità.
  • L’istruttoria posta a fondamento dell’annullamento d’ufficio deve confrontarsi con gli elementi forniti dall’interessato per dimostrare la preesistenza dell’immobile, la sua consistenza originaria e la continuità della destinazione d’uso; il mancato esame di tali elementi integra difetto di istruttoria e di motivazione.
  • Quando un immobile è stato utilizzato nel tempo per funzioni sanitarie diverse, la qualificazione del mutamento di destinazione d’uso richiede una concreta verifica della continuità funzionale delle attività, non potendo essere desunta automaticamente dalla sola diversa denominazione dell’uso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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