Cassazione Penale, Sentenza n. 26390/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale: il Tribunale del riesame aveva confermato l'ordinanza del GIP che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per la partecipazione a un clan camorristico operante nell'area napoletana della Sanità, nonché per concorso in estorsione, tentata estorsione continuata e violazione della normativa sulle armi, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. La difesa ha proposto un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. e vizi di motivazione sulle esigenze cautelari. In particolare ha contestato l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avesse valutato correttamente il decorso del tempo tra i fatti e la misura cautelare, confondendo anche il reale intervallo temporale. La difesa ha inoltre lamentato che la motivazione non indicasse concrete occasioni di reiterazione del reato, che l'informativa prodotta in udienza fosse riferita ad altra persona e non al ricorrente, che la detenzione protratta dell'indagato fosse incompatibile con il pericolo di recidiva e che la motivazione sulla sua pericolosità fosse generica e contraddittoria. In sostanza, il ricorso mirava a far rivalutare il requisito dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, chiedendo la sostituzione della misura più afflittiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente pretendesse di attribuire al solo decorso del tempo un valore idoneo a superare la presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati contestati, ma ha ribadito che il tempo, di per sé, è neutro e non basta a escludere la pericolosità, se non accompagnato da ulteriori elementi oggettivi e concreti. Ha richiamato i propri precedenti secondo cui la presunzione speciale prevale sulla regola generale dell'art. 274 c.p.p. e può essere superata, nei casi di partecipazione ad associazioni mafiose storiche, solo dal recesso dall'associazione, dall'esaurimento dell'attività associativa o da elementi significativi ulteriori; il mero 'tempo silente' ha solo rilievo residuale. Nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente valorizzato il ruolo dell'indagato nel sodalizio, la persistenza dell'organizzazione criminale e l'assenza di elementi di dissociazione, oltre a dati sulla personalità ritenuti coerenti con la misura custodiale. Conseguentemente la Cassazione ha confermato la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo anche gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
richiamato dalla difesa come norma sui presupposti cautelari, ma ritenuto non violato alla luce della motivazione del Tribunale
art. 274 c.p.p.
norma generale sulle esigenze cautelari, ritenuta recessiva rispetto alla presunzione speciale dell'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 275, comma 3, c.p.p.
prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati; il decorso del tempo da solo non la supera
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione, in assenza di rimessione in libertà
art. 416-bis.1 c.p.
richiamato come aggravante dei reati contestati, che collocano la vicenda nel contesto mafioso/camorristico
Massime di principio
- In tema di misure cautelari personali per reati assoggettati alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il decorso del tempo tra i fatti e l'adozione o la conferma della misura ha di regola valore neutro e non è, da solo, idoneo a escludere l'attualità delle esigenze cautelari.
- La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevale sulla disciplina generale dell'art. 274 c.p.p.; per vincerla occorrono elementi concreti e oggettivi idonei a dimostrare il venir meno della pericolosità, non essendo sufficiente la mera allegazione del tempo trascorso.
- Per i reati associativi di tipo mafioso, il superamento della presunzione cautelare richiede normalmente la prova del recesso dell'indagato dall'associazione, dell'esaurimento dell'attività del sodalizio o di altri fatti sintomatici, specifici e verificabili, di dissociazione o cessazione della pericolosità.
- Il cd. 'tempo silente' può rilevare solo in via residuale e non costituisce, di per sé, prova dell'irreversibile allontanamento dal sodalizio criminale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, solleciti una rivalutazione del merito sulla persistenza delle esigenze cautelari senza indicare elementi giuridicamente decisivi non esaminati dal giudice di merito.
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