Cassazione Penale, Sentenza n. 09932/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (art. 380 c.p.) e aveva confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile con riconoscimento di una provvisionale di 5.000 euro. Il ricorrente deduceva: nullità per violazione del diritto di difesa (art. 523 c.p.p.) per mancata rinnovazione della discussione dopo acquisizione documentale; illegittimità del riconoscimento di una provvisionale non chiesta per danno morale (art. 597 c.p.p. e principio della domanda art. 112 c.p.c.); utilizzabilità erronea di una prova dichiarativa (art. 468 c.p.p.); errori su elemento soggettivo (dolo) e assenza di nocumento, in quanto l'azione sarebbe stata svolta d'accordo con la parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso soltanto con riguardo alla statuizione sulla provvisionale, annullandola senza rinvio perché la provvisionale riconosciuta (5.000 euro a titolo di danno non patrimoniale) non era stata richiesta nella forma dalla parte civile (che aveva chiesto provvisionale solo per danno patrimoniale). Quanto al resto, il ricorso è stato rigettato: i giudici hanno ritenuto infondate le censure sulla presunta nullità per violazione del diritto di difesa (il verbale dimostrava che la discussione fu ripristinata e il difensore partecipò senza eccepire), sull'inutilizzabilità della prova testimoniale (il testimone, avvocato, ha riferito fatti di sua diretta percezione) e sulle questioni di merito relative a dolo e danno. La Corte ha confermato che il reato penale è estinto per prescrizione ma ha mantenuto la responsabilità civile per negligenza professionale (artt. 1176 e 2236 c.c.), applicando il criterio civilistico del "più probabile che non" come parametro di prova ai sensi dell'art. 578 c.p.p. Sono state confermate le statuizioni civili diverse dalla provvisionale e condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali della parte civile.
Norme richiamate
art. 380 cod. pen.
Norma che definisce il reato originariamente contestato; la Corte ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione
art. 523 cod. proc. pen.
Principio che impone la rinnovazione della discussione dopo la riapertura dell'istruttoria; applicato con riferimento al diritto di difesa, ma nel caso concreto il verbale ha dimostrato che il contradditorio è stato ripristinato e la discussione effettivamente svolta
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza relativa alla provvisionale, ma la questione è stata trattata soprattutto alla luce del principio della domanda (art. 112 c.p.c.)
art. 468 cod. proc. pen.
Norma sulla inutilizzabilità della prova dichiarativa; la Corte ha ritenuto utilizzabile la testimonianza del collega-avvocato trattandosi di fatti di diretta percezione e inerenti alla sua attività
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione
La norma consente l'assoluzione quando emerge 'evidenza' dell'innocenza; la Corte ha ricordato che questa soglia è molto alta e non sussiste nel caso di prescrizione cui è seguito un approfondito esame probatorio
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto agli effetti di un eventuale annullamento con rinvio e alla limitazione di impugnazione quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce che, quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice d'appello deve decidere sui profili civili secondo i criteri civilistici; la Corte ha applicato il criterio del "più probabile che non" per la responsabilità civile
art. 2043 cod. civ.
Principio dell'illecito civile (responsabilità aquiliana) utilizzato come parametro per accertare la responsabilità civile in luogo dell'accertamento penale, ex art. 578 c.p.p.
artt. 1176 e 2236 cod. civ.
Fondamento della responsabilità professionale per negligenza e parametri di diligenza dovuti dal professionista; la Corte ha ritenuto integrata la responsabilità civile per negligenza professionale dell'avvocato
art. 1227 cod. civ.
Norma sulla concorso di colpa; la Corte ricorda che l'eventuale colpa concorrente della parte offesa incide sul quantum del danno e non sulla configurabilità della responsabilità
art. 112 cod. proc. civ.
il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa...
Principio della domanda che giustifica l'annullamento della provvisionale riconosciuta oltre le richieste effettivamente formulate dalla parte civile
Dir. 2016/343/UE e Convenzioni (CEDU, CDFUE)
Riferimenti sovranazionali richiamati per sostenere che la presunzione di innocenza va salvaguardata anche in casi di proscioglimento in rito, ma non impediscono l'accertamento civile secondo standard civilistici dopo prescrizione
Massime di principio
- Quando il reato è estinto per prescrizione il giudice dell'impugnazione non può procedere a un nuovo accertamento di colpevolezza penalistica; deve invece valutare la responsabilità civile secondo i criteri del diritto civile (art. 578 c.p.p.) applicando il criterio probatorio del "più probabile che non".
- La provvisionale non può essere concessa oltre i limiti e le pendenze della domanda formulata dalla parte; il principio della domanda (art. 112 c.p.c.) impedisce al giudice di pronunciarsi su un'anticipazione non richiesta o su una diversa categoria di danno.
- Se la discussione è interrotta per acquisire ulteriori prove, la regola è che la discussione deve essere rinnovata dall'inizio; tuttavia, se dal verbale risulta che il contraddittorio è stato effettivamente ripristinato e il difensore ha partecipato senza eccepire, la nullità per violazione del diritto di difesa non è configurabile.
- La testimonianza di una persona particolarmente qualificata (es. avvocato) su fatti di diretta percezione può essere recepita anche quando includa apprezzamenti, perché in tal caso l'apprezzamento è inscindibile dal fatto riportato.
- Eventuali concorsi di colpa della parte offesa, se provati, incidono sul quantum del risarcimento (art. 1227 c.c.) e non sull'an della responsabilità civile dell'autore della condotta.
- Il ricorrente che ottiene la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non può ottenere l'annullamento con rinvio per decidere nel merito penale a meno di rinunciare alla prescrizione o che dagli atti emerga ictu oculi l'innocenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
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