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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34167/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'importo di 415.980,58 euro in via equivalente, in solido, nei confronti di Norcia e di altri indagati. Il ricorrente ha censurato la disposizione del sequestro sull'intero profitto a carico di ciascun concorrente in applicazione del principio di solidarietà passiva, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice accertato la quota effettivamente conseguita dal singolo Norcia e per avere invece operato una confisca per l'intero importo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto applicabile il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 13783/2024) secondo il quale, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca (e il sequestro finalizzato alla confisca) deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto effettivamente conseguito dal medesimo, accertamento che deve emergere dal contraddittorio; soltanto in mancanza di individuazione della quota è legittima una ripartizione in parti uguali. Poiché l'ordinanza impugnata aveva disposto ed eseguito il sequestro dell'intero profitto esclusivamente nei confronti di Norcia, applicando il regime della solidarietà passiva senza motivare che Norcia avesse concretamente acquisito l'intero profitto, la misura è stata annullata e gli atti rinviati per nuova valutazione e quantificazione della quota di arricchimento eventualmente conseguita da Norcia; in caso di mancata individuazione, il giudice del riesame dovrà procedere alla ripartizione in parti uguali escludendo qualunque solidarietà passiva.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    «In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito... solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali.»

    La Corte ha applicato questo principio anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il giudice deve indicare e motivare la quota di profitto attribuita a ciascun concorrente; non è ammesso sequestrare l'intero profitto nei confronti di un singolo concorrente sulla base di solidarietà passiva.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: norma che disciplina il concorso nel reato quantificando responsabilità e rilevanza delle condotte concorrenti, con implicazioni sulla quantificazione dell'eventuale profitto individuale.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Norma collegata alle fattispecie di agevolazione di associazione mafiosa; utilizzata per definire il reato base rispetto al quale è stato calcolato il profitto da confiscare.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma tributaria richiamata in relazione all'evasione dell'IVA che ha costituito il profitto contestato; utile per identificare la base economica dell'illecito e il relativo ammontare del presunto profitto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), richiamate come parametro di impugnazione del provvedimento di riesame.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    Norma che disciplina la competenza del giudice del rinvio per i provvedimenti cautelari: richiamata per il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio in funzione di riesame.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in ipotesi di concorso di persone, deve essere riferito alla quota di profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente e non può essere disposto per l'intero importo a carico di un singolo sul presupposto della solidarietà passiva.
  • L'accertamento della quota di arricchimento individuale è oggetto di prova nel contraddittorio; solo ove tale quota non sia determinabile legittimamente si può procedere a una ripartizione in parti uguali tra i concorrenti.
  • È esclusa ogni forma di solidarietà passiva per la confisca: il divieto mira a evitare duplicazioni o ablazioni eccedenti rispetto al valore complessivo del profitto del reato.
  • Se il sequestro è stato eseguito integralmente nei confronti di un unico indagato senza prova della sua piena responsabilità patrimoniale, il provvedimento è vulnerabile e può essere annullato con rinvio per nuova valutazione.
  • Il giudice del riesame deve motivare la misura cautelare sul punto specifico dell'attribuzione e quantificazione del profitto individuale, ponderando gli elementi acquisiti; in mancanza di elementi, procedere a ripartizione paritaria.

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