Cassazione Penale, Sentenza n. 9641/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione l'ordinanza che ha ripristinato la custodia cautelare in carcere, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione circa la perdurante necessità cautelare. Sostengono l'affievolimento del periculum libertatis alla luce della scelta del rito abbreviato (riducendo il rischio di inquinamento probatorio), dell'assenza di elementi idonei a provare il pericolo di fuga e del venir meno del rischio di reiterazione, considerati i risarcimenti intervenuti e la possibilità di misure meno afflitive rispetto al carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che il Tribunale del Riesame ha motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la gravità e la ripetitività degli illeciti (ventinove delitti di furto in abitazione e rapina in cinque mesi), il ruolo apicale degli indagati nel sodalizio, la non attendibilità del risarcimento (origine delle somme incerta e verosimilmente frutto di reati) e l'insufficienza degli arresti domiciliari a interrompere i collegamenti con l'ambiente criminoso e ad evitare la reiterazione. I ricorrenti sono stati altresì condannati alle spese processuali e a pagare la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di esecuzione procedurale.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in ragione dell'inammissibilità dell'impugnazione e dei profili di colpa nell'impugnazione stessa.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 28 reg. esec. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di Cancelleria relativi all'esecuzione del provvedimento e alle formalità da compiere dopo la decisione.
Massima di giurisprudenza (Sez. 2, 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628)
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628
Principio richiamato secondo cui il ricorso per cassazione che deduca mera assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denunzia violazione di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione, e non per ribaltare valutazioni discrezionali del giudice del merito.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione al potere di irrogare sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione sia ritenuta colposa; utilizzata per bilanciare i profili di colpa emergenti dall'impugnazione.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente la sussistenza delle esigenze cautelari se la contestazione riguarda solo la diversa valutazione degli elementi di fatto: il ricorso è ammissibile solo se vi è violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
- Il risarcimento alle vittime, da solo, non elimina automaticamente le esigenze cautelari; la provenienza delle somme e il contesto in cui è avvenuto il risarcimento sono rilevanti per la valutazione.
- La gravità, la pluralità e la continuità delle condotte, unitamente al ruolo dirigente degli indagati nel sodalizio criminoso, giustificano misure più afflittive se vi è concreto rischio di reiterazione.
- Le specifiche valutazioni cautelari possono legittimare trattamenti differenti per coimputati: non è automaticamente illegittima una disparità di trattamento se fondata su circostanze personali e imputazioni diverse.
- La scelta del rito abbreviato può influire sulla valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, ma non annulla automaticamente gli altri elementi che possono giustificare la custodia cautelare.
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