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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13503/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze irrevocabili richiamate dalla difesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte d'appello)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui la Corte di appello di Milano aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. Sosteneva, in sostanza, che i fatti fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha però rilevato che i reati non erano neppure astrattamente riconducibili a una preordinazione unitaria, valorizzando l'eterogeneità dei delitti commessi, la notevole distanza temporale tra le condotte, collocate in un arco compreso tra il 2006 e il 2014, e il concorso di diversi correi. Ha inoltre osservato che la reiterazione delle condotte non è di per sé espressione di un programma di vita criminoso idoneo a fondare la continuazione, richiamando in proposito la distinzione rispetto a istituti come recidiva, abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili; la Corte ne esclude l'applicazione per difetto di un originario disegno criminoso unitario.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di un originario programma criminoso unitario; non basta la mera reiterazione di reati nel tempo.
  • L'eterogeneità dei fatti-reato, la loro notevole distanza temporale e il coinvolgimento di diversi correi sono indici incompatibili, di regola, con l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
  • La continuazione non può essere surrettiziamente utilizzata per descrivere un generico "programma di vita" improntato al crimine, che è concetto distinto e presidiato da istituti diversi come recidiva, abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, il pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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