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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02715/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza di assegnazione emessa in una procedura esecutiva presso terzi che, secondo il creditore procedente, non avrebbe statuito sulle spese, in particolare su quelle di registrazione dell'ordinanza. Il creditore ha quindi promosso un'autonoma azione contro la banca debitrice, sostenendo che tali spese dovessero gravare su di essa e chiedendo la costituzione di un titolo esecutivo diverso dall'ordinanza di assegnazione. Il Giudice di pace ha rigettato la domanda; l'appello del creditore è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale ai sensi dell'art. 339 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale declaratoria, sostanzialmente sostenendo la deducibilità della questione relativa alla ripartizione delle spese del precedente processo esecutivo nell'ambito dell'appello a motivi limitati previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure perché ha rilevato in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non ha depositato la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica, né risultava agli atti la documentazione completa della notificazione via PEC. Inoltre, il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, circostanza che confermava l'operatività del termine breve. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato. In via di mera completezza, ha anche osservato che il ricorso sarebbe comunque stato inammissibile, in quanto le norme processuali invocate riguardanti il processo esecutivo non integravano "norme sul procedimento" deducibili con l'appello limitato ex art. 339, comma 3, c.p.c., secondo un orientamento di legittimità cui ha dato continuità.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    Le violazioni denunciate, relative a norme del processo esecutivo, non sono state ritenute "norme sul procedimento" del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e quindi non erano deducibili con l'appello a motivi limitati.

  • art. 325 c.p.c.

    Quando l'impugnante allega che la sentenza gli è stata notificata, opera il termine breve di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di allegazione della notificazione della sentenza, si presume operante il termine lungo di impugnazione.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso, se il termine breve è rilevante.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione della relata di notificazione può avvenire nei modi consentiti per il deposito di documenti in cassazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto anche astrattamente inammissibile per contrasto non specificamente argomentato con la giurisprudenza consolidata di legittimità.

  • art. 100 c.p.c.

    È stato richiamato il difetto di interesse come ulteriore profilo di inammissibilità rispetto alle doglianze non idonee a incidere sull'effettiva ratio decidendi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della motivazione nel procedimento camerale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    In caso di improcedibilità dell'impugnazione, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • artt. 91, 95 e 553 c.p.c.

    Le norme del processo esecutivo non sono state considerate norme del procedimento di cognizione ai fini dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c.

Massime di principio

  • Se il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ai fini della verifica di tempestività del ricorso per cassazione opera il termine breve e il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica; la sua omissione comporta improcedibilità, salvo che la relata risulti dal controricorrente o dal fascicolo d'ufficio.
  • La notificazione del ricorso oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza rafforza la conclusione che il termine breve sia decorso, rendendo decisiva la produzione della documentazione attestante la notifica della sentenza impugnata.
  • Le disposizioni che disciplinano il processo esecutivo, quando siano utilizzate dal giudice di pace per individuare il soggetto tenuto a sopportare un costo o a rimborsare una somma, non assumono automaticamente natura di norme sul procedimento di cognizione e non possono essere dedotte come motivo di appello limitato ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.
  • In sede di legittimità, le cause di improcedibilità devono essere esaminate con priorità rispetto alle censure di merito o di inammissibilità astratta del ricorso.
  • L'ammissibilità dell'appello a motivi limitati richiede che la censura investa effettivamente violazioni di norme processuali del giudizio di cognizione o violazioni costituzionali/principi fondamentali della materia, non essendo sufficiente evocare norme del processo esecutivo applicate come regole sostanziali del rapporto dedotto in lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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