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Sentenza

Sentenza n. 3174/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 7459/2024, depositata e resa pubblica il 24.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14595/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.05.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.09.2025 - nonché per la nomina, fin da ora, per il caso di infruttuosa scadenza del predetto termine o di quello che Codesto Giudice riterrà opportuno, del commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva; - e per la fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

Giustizia amministrativa202512040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto al bonus della carta elettronica per complessivi 2.000 euro relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 7459/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 e del bonus annuale di 500 euro, per complessivi 2.000 euro. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento né dimostrato l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale del Ministero competente per materia quale commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, prevedendo che intervenga entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha respinto, invece, la domanda di astreinte, ritenendo non equa la sua applicazione nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 650 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta; la richiesta di astreinte ai sensi del comma 4, lett. e), può essere respinta quando la misura non sia ritenuta equa nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato è una misura eventuale, la cui applicazione è rimessa alla valutazione di equità del giudice dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge 107/2015

    Prevede la carta elettronica e il bonus annuale di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; il giudicato posto in esecuzione aveva riconosciuto tale diritto per gli anni scolastici indicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato e non fornisca giustificazioni dell'inerzia, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, individuandolo in un organo competente e stabilendo modalità e termine dell'intervento sostitutivo.
  • La concessione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la misura può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, il giudice non la ritenga equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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