Cassazione Civile, Sentenza n. 20597/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'IVA 2007 per detrazione ritenuta indebita su operazioni soggettivamente inesistenti (acquisti di scarti ferrosi) soggette a reverse charge; l'Ufficio aveva recuperato l'IVA, applicato sanzioni e interessi sulla base dell'accertamento che alcune fatture erano emesse da soggetto interposto (K1 Systems) privo di effettiva struttura operativa e non avente reale capacità produttiva, e che il rapporto di fornitura effettivo fosse tra la Camel e altro soggetto (Ralox). In sede di giudizio civile/tributario si era inoltre discusso della ammissibilità e utilizzabilità del pvc e relativi allegati depositati tardivamente dall'Ufficio.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al giudizio aderendo alla definizione agevolata (rottamazione quater) e chiedendo l'estinzione del processo. La Corte ha ritenuto l'istanza di rinuncia rilevante e, per sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato il ricorso inammissibile/il giudizio estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; le spese di giudizio sono compensate e non è stata applicata la sanzione del 'doppio' contributo unificato. Pertanto il gravame del contribuente non è stato deciso nel merito e l'atto impositivo resta pacificamente validato in sede precedente salvo la definizione effettuata dal contribuente.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Nonostante l'abrogazione del comma 3, la parte non abrogata attribuisce al giudice tributario un residuo potere istruttorio (accessi, ispezioni, richiesta dati e chiarimenti) nei limiti dei fatti dedotti dalle parti e quando l'elemento conoscitivo mancante sia indispensabile per la decisione
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione al diritto al contraddittorio e alla regola sul deposito e utilizzazione dei documenti nel giudizio
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Il raddoppio dei termini per l'accertamento si applica anche quando non è stata presentata denuncia, purché sussista una violazione che comporta l'obbligo di denuncia (es. emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, integrando il reato della legge n. 74/2000)
legge n. 74/2000
Fatti integranti il reato (emissione di fatture per operazioni inesistenti) che giustificano il raddoppio dei termini di accertamento
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione ai requisiti formali della fattura; in particolare la CTR non poteva esigere una specifica distinzione interna al prezzo (materia prima vs lavorazione) quando non prevista dalla normativa
art. 115 c.p.c. comma 2
Richiamato in ordine ai limiti della formazione della prova per fatti 'notori' e alla necessità di rispettare principio dispositivo e contraddittorio
art. 35 Cost.
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e al principio di legalità tributaria
art. 14, comma 4-bis l. n. 537/1993, come modificato dal d.l. n. 16/2012
Richiamato in connessione alla disciplina fiscale dei costi e alla loro deducibilità
art. 109 TUIR
Richiamato in relazione alla deducibilità fiscale dei costi esposti in fattura
art. 71 l. n. 212/2000
Citato in tema di procedimenti e adempimenti relativi alle imposte (contestuale agli altri riferimenti procedurali)
art. 56, comma 5 d.P.R. n. 633/1972 (introdotto dal d.lgs. n. 32/2001)
Riferimento ai presupposti formali e documentali per la detrazione dell'IVA
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in tema di accertamento e documentazione collegata alle denunce a carico
art. 19, 21 e 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
Richiamati in relazione al diritto alla detrazione IVA e ai limiti posti da violazioni di natura procedurale o formale
art. 391 c.p.c.
Norma che regola l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente; la Corte ha applicato il principio dell'estinzione o dell'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata e rinuncia al giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato e sulla possibilità di raddoppio; la Corte ha escluso l'applicazione del 'doppio' contributo quando la rinuncia sopravviene dopo la proposizione del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al giudizio da parte del ricorrente e l'adesione a una definizione agevolata estinguono il processo: il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto o il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; è comunque consigliabile notificare formalmente la rinuncia alla controparte.
- Il giudice tributario conserva un residuo potere istruttorio ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 anche dopo l'abrogazione del comma che disciplinava l'acquisizione d'ufficio: può acquisire elementi probatori integrativi quando indispensabili e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti.
- Documenti depositati tardivamente dall'Amministrazione (es. pvc e allegati) possono essere utilizzati dal giudice se il contribuente era già a conoscenza del loro contenuto in sede di verifica e la tardività non ha leso il diritto di difesa.
- La mancata applicazione del reverse charge e l'errata detrazione dell'IVA possono essere contestate dall'Ufficio quando emerge che le fatture provengono da soggetti 'cartiera' o interposti che non hanno effettiva struttura operativa; in tali casi l'IVA detratta può essere disconosciuta.
- Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 d.P.R. 600/1973) può operare anche in assenza di denuncia formale se esiste una violazione che impone l'obbligo di denuncia (ad es. fatture per operazioni inesistenti integranti reato).
- L'assenza di una specifica distinzione interna alla fattura tra materie prime e lavorazione non determina automaticamente l'inammissibilità della detrazione IVA se non prevista esplicitamente dalla normativa applicabile.
- Quando il procedimento si estingue per definizione agevolata e rinuncia, il regime di condanna delle spese può essere mitigato: la Corte può compensare le spese tra le parti.
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