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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20597/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'IVA 2007 per detrazione ritenuta indebita su operazioni soggettivamente inesistenti (acquisti di scarti ferrosi) soggette a reverse charge; l'Ufficio aveva recuperato l'IVA, applicato sanzioni e interessi sulla base dell'accertamento che alcune fatture erano emesse da soggetto interposto (K1 Systems) privo di effettiva struttura operativa e non avente reale capacità produttiva, e che il rapporto di fornitura effettivo fosse tra la Camel e altro soggetto (Ralox). In sede di giudizio civile/tributario si era inoltre discusso della ammissibilità e utilizzabilità del pvc e relativi allegati depositati tardivamente dall'Ufficio.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al giudizio aderendo alla definizione agevolata (rottamazione quater) e chiedendo l'estinzione del processo. La Corte ha ritenuto l'istanza di rinuncia rilevante e, per sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato il ricorso inammissibile/il giudizio estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; le spese di giudizio sono compensate e non è stata applicata la sanzione del 'doppio' contributo unificato. Pertanto il gravame del contribuente non è stato deciso nel merito e l'atto impositivo resta pacificamente validato in sede precedente salvo la definizione effettuata dal contribuente.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Nonostante l'abrogazione del comma 3, la parte non abrogata attribuisce al giudice tributario un residuo potere istruttorio (accessi, ispezioni, richiesta dati e chiarimenti) nei limiti dei fatti dedotti dalle parti e quando l'elemento conoscitivo mancante sia indispensabile per la decisione

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione al diritto al contraddittorio e alla regola sul deposito e utilizzazione dei documenti nel giudizio

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento si applica anche quando non è stata presentata denuncia, purché sussista una violazione che comporta l'obbligo di denuncia (es. emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, integrando il reato della legge n. 74/2000)

  • legge n. 74/2000

    Fatti integranti il reato (emissione di fatture per operazioni inesistenti) che giustificano il raddoppio dei termini di accertamento

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione ai requisiti formali della fattura; in particolare la CTR non poteva esigere una specifica distinzione interna al prezzo (materia prima vs lavorazione) quando non prevista dalla normativa

  • art. 115 c.p.c. comma 2

    Richiamato in ordine ai limiti della formazione della prova per fatti 'notori' e alla necessità di rispettare principio dispositivo e contraddittorio

  • art. 35 Cost.

    Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e al principio di legalità tributaria

  • art. 14, comma 4-bis l. n. 537/1993, come modificato dal d.l. n. 16/2012

    Richiamato in connessione alla disciplina fiscale dei costi e alla loro deducibilità

  • art. 109 TUIR

    Richiamato in relazione alla deducibilità fiscale dei costi esposti in fattura

  • art. 71 l. n. 212/2000

    Citato in tema di procedimenti e adempimenti relativi alle imposte (contestuale agli altri riferimenti procedurali)

  • art. 56, comma 5 d.P.R. n. 633/1972 (introdotto dal d.lgs. n. 32/2001)

    Riferimento ai presupposti formali e documentali per la detrazione dell'IVA

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in tema di accertamento e documentazione collegata alle denunce a carico

  • art. 19, 21 e 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati in relazione al diritto alla detrazione IVA e ai limiti posti da violazioni di natura procedurale o formale

  • art. 391 c.p.c.

    Norma che regola l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente; la Corte ha applicato il principio dell'estinzione o dell'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata e rinuncia al giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato e sulla possibilità di raddoppio; la Corte ha escluso l'applicazione del 'doppio' contributo quando la rinuncia sopravviene dopo la proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al giudizio da parte del ricorrente e l'adesione a una definizione agevolata estinguono il processo: il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto o il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; è comunque consigliabile notificare formalmente la rinuncia alla controparte.
  • Il giudice tributario conserva un residuo potere istruttorio ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 anche dopo l'abrogazione del comma che disciplinava l'acquisizione d'ufficio: può acquisire elementi probatori integrativi quando indispensabili e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti.
  • Documenti depositati tardivamente dall'Amministrazione (es. pvc e allegati) possono essere utilizzati dal giudice se il contribuente era già a conoscenza del loro contenuto in sede di verifica e la tardività non ha leso il diritto di difesa.
  • La mancata applicazione del reverse charge e l'errata detrazione dell'IVA possono essere contestate dall'Ufficio quando emerge che le fatture provengono da soggetti 'cartiera' o interposti che non hanno effettiva struttura operativa; in tali casi l'IVA detratta può essere disconosciuta.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 d.P.R. 600/1973) può operare anche in assenza di denuncia formale se esiste una violazione che impone l'obbligo di denuncia (ad es. fatture per operazioni inesistenti integranti reato).
  • L'assenza di una specifica distinzione interna alla fattura tra materie prime e lavorazione non determina automaticamente l'inammissibilità della detrazione IVA se non prevista esplicitamente dalla normativa applicabile.
  • Quando il procedimento si estingue per definizione agevolata e rinuncia, il regime di condanna delle spese può essere mitigato: la Corte può compensare le spese tra le parti.

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